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La prevenzione incendi negli asili nido

AntincendioLa Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido ha formato oggetto di un Decreto del Ministero dell’interno del 16 luglio 2014 che entrerà in vigore il 29 agosto prossimo.

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:

  • asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
  • persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’’attività il numero di bambini e/o neonati.

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Fatta la distinzione fra edifici destinati ad accogliere più o meno di 30 persone, il decreto dispone in merito all’ubicazione, alle caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq; le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 45-90, a seconda dell’altezza antincendio; classe di reazione dei tendaggi; scale; impianti di sollevamento).

Il punto 4 dell’allegato del decreto raccoglie le disposizioni sulle misure per il dimensionamento dei sistemi di esodo; il punto 5 tratta delle aree e degli impianti a rischio specifico che devono possedere requisiti, tra gli altri, tali da:

  • non alterare la compartimentazione;
  • evitare il ricircolo dei prodotti di combustione o gas pericolosi;
  • non produrre fumi, a causa di avarie o guasti.

Degli impianti elettrici (caratteristiche generali, sezionamento di emergenza, servizi di sicurezza per illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di diffusione sonora, sistema controllo fumi, ascensori antincendio, impianti di estinzione) si occupa il punto 6 dell’allegato mentre il successivo punto 7 titola Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

Punto 11, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. Oltre alle disposizioni generali, con le misure definite in base ai criteri del DM 10 marzo 1998, vi trova posto l’obbligo del piano di emergenza (tra l’altro si dispone che “Ai fini dell’attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione” … debbano “ essere ripetute almeno tre volte l’anno. La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo”. Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell’attività, in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti.

Il Punto 12 titola Formazione e informazione antincendio del personale. Esse devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998.

“Tutto il personale che opera nella struttura:

  • dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini:
  • dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica”.

FONTE: Quotidianosicurezza.it

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