Cantieri: Ok a più di un contratto di appalto per lo stesso lavoro
Il committente che deve compiere un’opera può stipulare più di un contratto di appalto per lo stesso lavoro
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 13/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che all’interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa. Inoltre, viene sottolineato come l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
Il quesito – L’Associazione nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello in merito alla responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria. In particolare, i questi posti all’attenzione della Commissione sono quattro, ossia: se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile possano essere presenti più imprese affidatarie; se l’impresa affidataria debba necessariamente eseguire direttamente l’opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l’intera opera a imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi; quali modalità deve adottare il committente per valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie; con quale frequenza e modalità il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
Impresa affidataria – Prima di rispondere al quesito posto, la Commissione interpelli richiama l’art. 89, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 il quale definisce impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
Risposta MLPS – Partendo dal primo quesito, la Commissione interpelli ritiene che all’interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie, in quanto il committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa. Con riferimento al secondo quesito, l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa a imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. In merito al terzo quesito circa le modalità con cui il committente debba valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la commissione ritiene che ciò varia a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, le “idoneità tecnico-professionale” è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative; mentre le per le imprese affidatarie e anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto anche della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera. Infine, per quanto riguarda le modalità e l’assiduità con le quali il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, tenendo conto di vari parametri (es. la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, ecc.).
FONTE: www.fiscal-focus.info