Addetti e preposti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi: da quanti elementi dev’essere composta la squadra di lavoro?
Montaggio, smontaggio e Trasformazione di Ponteggi: da quanti elementi dev’essere composta la squadra di lavoro? la risposta ci arriva dal quesito ministeriale n.142 del 3 settembre 2012.
L’attività di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio rappresenta senza dubbio una tra le attività potenzialmente più pericolose fra quelle astrattamente eseguibili in cantiere, a tal fine ai sensi dell’art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008, il “datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”. La norma individua tassativamente i soggetti che possono/devono essere adibiti allo svolgimento di tale delicata attività, prevedendo esplicitamente la figura del “datore di lavoro” il quale deve assumere su di sé la responsabilità in termini di scelta delle figure che si occupano materialmente delle operazioni, al fine di assicurare che esse siano effettuate in conformità di quanto stabilito specificamente nel PiMUS il quale non potrà discostarsi dalle indicazioni contenute nell’Allegato XXII al d.lgs. n. 81/2008. A riguardo sembra assumere un significato univoco la lettura coordinata del richiamato art. 136, comma 6, con quanto previsto dal punto 3 dell’Allegato XXII secondo cui il PiMUS deve contenere anche la “identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio”. Da quanto esposto, dunque, risulta evidente come la “squadra di lavoratori” debba essere composta da almeno tre persone, di cui una avente funzioni di “preposto”, circostanza supportata anche dalle Linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata (punto 9.1, pag. 45). Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l’attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all’art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.