Niente PEC condivise nel Registro Imprese
Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito all’obbligo di iscrizione della PEC da parte dei professionisti, delle imprese individuali e delle società nel Registro delle Imprese. La Circolare 23 giugno 2014 n. 3670 sottolinea che ogni singola impresa o professionista iscritto ad ordine o Albo hanno l’obbligo di utilizzare un proprio ed esclusivo indirizzo di Posta Elettronica Certificata e ribadisce che non è consentita l’iscrizione della stessa casella per due o più imprese o professionisti distinti o l’indicazione di un indirizzo PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario presso il Registro Imprese.
L’esigenza di fornire tale precisazione nasce dall’aver rilevato un gran numero di indirizzi PEC duplicati nel Registro, condivisi da due o più imprese o professionisti.
Il MiSE ricorda invece che l’Agenzia per l’Italia Digitale, con la nota dell’11 giugno 2014 (prot n. 6097), ha stabilito che l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dichiarato da imprese (societarie e individuali) e professionisti (iscritti in Albi ed Elenchi) è singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi.
A fronte di questi indirizzi assegnati contemporaneamente ad almeno due soggetti distinti, il Ministero rende noto che valuterà insieme a Unioncamere ed Infocamere le iniziative praticabili per garantire la tendenziale esaustività e affidabilità degli indirizzi PEC iscritti al Registro delle Imprese.
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