Mod. Unico: in arrivo la proroga
Premessa – Come ormai di consueto, ogni anno con l’avvicinarsi dei termini di pagamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi, si prospetta lo slittamento dei termini di pagamento di venti giorni. Dovrebbe essere, infatti, pronto per la firma del Presidente del Consiglio il Decreto che differisce i termini di pagamento delle imposte sui redditi.
Pagamenti a luglio – Il Decreto contenente la proroga dei termini, dovrebbe concedere venti giorni in più per il calcolo e il pagamento delle imposte facendo slittare dal 16 giugno al 7 luglio 2014 i versamenti di Irpef, Ires, Irap e Iva per chi presenta la dichiarazione unificata. Dall’8 luglio prossimo, pagando la maggiorazione dello 0,40%, si potrà arrivare a saldare i conti direttamente al 20 agosto. Quest’anno, le motivazioni del rinvio sono supportate dal caos sulle scadenze Tasi e dal prelievo della nuova Iuc (Imposta unica comunale).
Contribuenti soggetti agli studi di settore – Tra i destinatari della proroga figurano i contribuenti soggetti agli studi di settore. Trattasi di coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore.
Trasparenza – Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore oppure ad associazioni e imprese soggette a studi di settore. Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Cause di esclusione – Rientrano nella proroga anche quei contribuenti che non applicano gli studi a seguito della presenza di cause di esclusione. Con la circolare n. 41/2007 l’Agenzia aveva, infatti, precisato che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 compresi chi ha ricavi tra € 5.164.569 e 7 milioni – codice 3).
Società di capitali – Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo IRES e IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio. La proroga dei versamenti in questione vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il termine del 16.6.2014 (o 16.7.2014 con maggiorazione dello 0,40%). Non usufruiscono, quindi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con 16 luglio 2014 (o 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%).
Pagamenti – La proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”. Per quanto riguarda il diritto camerale il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
FONTE: fiscal-focus.info
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