Decreto Milleproroghe 2025: tutte le scadenze per l’edilizia, RENTRi, antincendio…e non solo

Il Decreto Milleproroghe è legge. Slittano i termini di adeguamento antincendio, RENTRi, permessi di costruire e SCIA. Confermata al 31 marzo l’obbligo di polizza catastrofale per le imprese

Il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024) è stato approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Ecco le proroghe e i differimenti che riguardano da vicino il settore dell’edilizia.

Adeguamento antincendio, proroghe più ampie per scuole e alberghi

Il testo approvato e pubblicato a dicembre del Decreto Milleproroghe non prevedeva per il 2025 il differimento dell’obbligo di adeguamento alle norme antincendio per scuole e alberghi.

L’assenza di riferimenti nel testo aveva fatto notizia in quanto rischiava di mettere fuori regola le strutture dal 1° gennaio 2025, considerando che le regole tecniche antincendio risultano praticamente in stand by da 22 anni nel caso delle strutture ricettive e da 27 anni nel caso delle scuole.

La commissione Affari costituzionali del Senato non solo ha confermato i differimenti, ma ha previsto margini ancora più ampi per la messa a norma.

Scuole e asili nido

Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone hanno tempo fino al 31 dicembre 2027 per adeguarsi alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (il D.M. 26/08/1992 da adottare in alternativa alla nuova norma verticale di cui al D.M. 07/08/2017).

La proroga vale  anche per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), nonché per le Fondazioni Its Academy.

Il Milleproroghe prevede anche l’emanazione di un decreto del ministero dell’Interno (da emanare con i ministeri dell’Istruzione e dell’Università, previo passaggio in Conferenza unificata) per definire le misure gestionali di mitigazione del rischio che le scuole non a norma dovranno applicare e stabilire le scadenze differenziate per l’adeguamento in più fasi.

Gli asili nido entro il 31 dicembre 2027 dovranno completare la prima delle tre fasi della “messa a norma” prevista dal D.M 16/07/2014 che consiste nei seguenti interventi:

  • la creazione di un’idonea compartimentazione rispetto alle attività confinanti;
  • il rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco;
  • l’adeguamento delle scale da usare per l’esodo e dei vani degli ascensori;
  • impianto elettrico a norma, eseguito secondo la regola dell’arte;
  • un’adeguata segnaletica di sicurezza;
  • estintori adeguati in numero, sostanza e capacità estinguente;
  • sistemi di allarme per diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale.

Attività ricettive turistico-alberghiere

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici, affittacamere, etc..) con oltre 25 posti-letto devono essere adeguate al D.M. 09/08/1994, al D.M. 06/10/2003 e al D.M. 14/07/2015 (da utilizzare in alternativa alla nuova regola tecnica verticale di cui al D.M. 09/08/2016) entro il 31 dicembre 2025, termine entro il quale i titolari dovranno presentare una Scia parziale che attesti il rispetto di almeno otto delle dieci prescrizioni previste dall’articolo 5 del D.M. 16/03/2012:

  1. resistenza al fuoco delle strutture
  2. reazione al fuoco dei materiali
  3. compartimentazioni
  4. corridoi
  5. scale
  6. ascensori e montacarichi
  7. impianti idrici antincendio
  8. vie di uscita ad uso esclusivo (ad eccezione delle norme che prevedono precise prestazioni per la reazione al fuoco dei materiali)
  9. vie di uscita ad uso promiscuo
  10. locali adibiti a depositi

Per beneficiare del rinvio, le strutture devono essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio messo a punto dal D.M. 16/03/2012.

Rifugi alpini

I rifugi alpini con più di 25 posti letto dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025 presentando la SCIA, previa valutazione del progetto (se previsto dal D.P.R. 151 del 2011) da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Slittano i termini del RENTRI

Per effetto di alcuni emendamenti al Decreto Milleproroghe approvati in Commissione Affari costituzionali del Senato sono posticipati di 120 giorni gli adempimenti relativi all’iscrizione al RENTRi per gli operatori che rientrano nel primo scaglione (es. recuperatori, trasportatori e produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti), i cui termini scadono il 13 febbraio.

La proroga riguarda anche l’adozione dei nuovi format di FIR e Registro cronologico di carico e scarico.

Gli emendamenti approvati prevedono espressamente che la proroga di 120 giorni sia disposta con decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Fino all’adozione del decreto di proroga, restano in vigore i termini già fissati.

Transizione 5.0: agevolati gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024

Il decreto Milleproroghe prevede che potranno accedere al bonus per investimenti green anche le imprese che li hanno effettuati prima di avviare la procedura per la richiesta, a condizione che siano stati effettuati dal 1° gennaio 2024.

FONTE: biblus.acca.it