Nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008. Ecco cosa cambia

L’11 dicembre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato un disegno di legge che introduce significative modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le modifiche mirano a migliorare l’efficienza amministrativa, aumentare il monitoraggio delle condizioni lavorative e garantire una maggiore trasparenza senza incrementare i costi pubblici.

Il disegno di legge ha apportato modifiche ai seguenti articoli già esistenti: 12, 38, 41, 65, 304, e ha introdotto un nuovo articolo: 14-bis.

Ecco un’analisi delle principali novità introdotte.


1. Composizione della Commissione per gli Interpelli (Art. 12, comma 2)

La Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro, è stata riorganizzata. Ora include rappresentanti qualificati dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle regioni/province autonome, con specifiche competenze giuridiche. La partecipazione non prevede compensi né rimborsi, mantenendo il controllo sui costi pubblici.

Impatto: Questa modifica migliora la qualità delle risposte fornite dalla Commissione, aumentando la trasparenza e l’efficienza nell’interpretazione normativa.


2. Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 14-bis, nuovo articolo)

Ogni anno, entro il 30 aprile, il Ministro del Lavoro deve presentare una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo:

  • I dati relativi all’anno precedente.
  • Gli interventi pianificati per migliorare le condizioni lavorative.
  • Gli orientamenti legislativi per l’anno in corso.

Impatto: Garantisce un monitoraggio regolare delle politiche di sicurezza sul lavoro, consentendo alle Camere di fornire indicazioni al Governo.


3. Rafforzamento della Sorveglianza Sanitaria (Art. 38 e Art. 41)

Le modifiche riguardano diversi aspetti della sorveglianza sanitaria:

  • Art. 38: Introduzione del controllo periodico, da parte del Ministero della Salute, sui medici competenti, per verificare il mantenimento dei requisiti formativi richiesti.
  • Art. 41:

  • Le visite mediche preventive includono ora anche la fase preassuntiva.
  • La visita successiva a un’assenza di oltre 60 giorni diventa facoltativa, a discrezione del medico competente.
  • Il medico deve considerare gli esami già effettuati per evitare duplicazioni non necessarie.
  • I ricorsi sui giudizi di idoneità passano dalla vigilanza all’ASL locale.

Impatto: Queste modifiche riducono la burocrazia, migliorano l’efficienza della sorveglianza sanitaria e aumentano la tutela della salute dei lavoratori.


4. Uso dei locali sotterranei o semisotterranei (Art. 65, commi 2 e 3)

È consentito l’uso di locali sotterranei o semisotterranei solo se:

  • Le lavorazioni non producono emissioni nocive.
  • Sono garantite adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

Il datore di lavoro deve comunicare l’utilizzo di questi locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando documentazione tecnica. I locali possono essere utilizzati dopo 30 giorni, salvo esplicite obiezioni.

Impatto: Migliora la sicurezza dei lavoratori in ambienti sotterranei e rafforza il controllo da parte degli organi ispettivi.


5. Aggiornamento delle Sanzioni (Art. 304, comma 1, lettera b)

Le sanzioni sono state estese a violazioni dei commi 3, 4 e 5, aumentando la responsabilità dei datori di lavoro nel rispettare le norme di sicurezza.

Impatto: Rafforza l’efficacia delle misure punitive, incentivando una maggiore conformità normativa


6. Clausola Finanziaria

Tutte le modifiche sono state progettate per essere attuate senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte utilizzeranno le risorse già disponibili.

Impatto: Evita ulteriori gravami economici per lo Stato, garantendo un equilibrio tra innovazione normativa e sostenibilità finanziaria.


Le modifiche al Testo Unico introducono un mix di miglioramenti normativi, tecnici e amministrativi, che puntano a rendere il sistema di sicurezza sul lavoro più efficace e trasparente. Attraverso un controllo più rigoroso sui medici competenti, un monitoraggio annuale delle condizioni lavorative e una maggiore attenzione agli ambienti di lavoro sotterranei, il disegno di legge mira a rafforzare la tutela della salute dei lavoratori in Italia.

Questi interventi segnano un passo avanti nella modernizzazione delle normative sul lavoro, mantenendo un occhio attento alla sostenibilità economica.

1. Articolo 12 – Commissione per gli interpelli

  • Modifica: Viene ridefinita la composizione della Commissione per gli interpelli. La Commissione:

  • Include rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute e delle regioni/province autonome, con specifica qualificazione giuridica.
  • Può essere integrata con rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche se la materia lo richiede.
  • Si conferma che la partecipazione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

  • Implicazione: Migliora la trasparenza e l’efficienza interpretativa, mantenendo il controllo sui costi pubblici.

2. Introduzione dell’Articolo 14-bis – Relazione annuale

  • Modifica: Si introduce l’obbligo per il Ministro del Lavoro di presentare una relazione annuale alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • La relazione include i risultati dell’anno precedente e i programmi legislativi previsti per l’anno in corso.
  • Non sono previsti nuovi oneri per la finanza pubblica.

  • Implicazione: Garantisce maggiore trasparenza e monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza sul lavoro, permettendo alle Camere di fornire indirizzi al Governo.

3. Articolo 38 – Medico competente

  • Modifica: Aggiunta del comma 4-bis, che introduce un meccanismo di verifica periodica da parte del Ministero della Salute sull’adempimento dei requisiti formativi da parte dei medici competenti.
  • Implicazione: Migliora il controllo sulla qualificazione continua dei medici competenti, aumentando l’affidabilità del sistema di sorveglianza sanitaria.

4. Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria

  • Modifica:

  • Comma 2:

  • La visita medica preventiva include anche la fase preassuntiva.
  • La visita successiva a un’assenza superiore a 60 giorni diventa facoltativa, a discrezione del medico competente, con obbligo di giudizio anche senza visita.

  • Comma 2-bis: Rafforzata l’indicazione che il medico competente deve evitare la ripetizione di esami, utilizzando quelli già disponibili.
  • Comma 4-bis: Aggiornamento della scadenza delle modalità per accertare alcol e tossicodipendenza al 31 dicembre 2024.
  • Comma 9: La competenza sui ricorsi passa dall’organo di vigilanza alle aziende sanitarie locali (ASL).

  • Implicazione: Rafforza la flessibilità e l’efficienza della sorveglianza sanitaria, riducendo la burocrazia e migliorando l’integrazione tra enti.

5. Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei

  • Modifica:

  • L’uso di locali sotterranei è consentito solo in deroga, garantendo condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, oltre al rispetto dei requisiti di sicurezza.
  • Il datore di lavoro deve comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), allegando documentazione tecnica. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l’utilizzo è consentito salvo richieste di chiarimenti o divieti da parte dell’INL.

  • Implicazione: Rafforza i controlli e le garanzie per la sicurezza dei lavoratori nei locali sotterranei.

6. Articolo 304 – Sanzioni

  • Modifica: Viene ampliato il campo di applicazione delle disposizioni sanzionatorie, includendo i commi 1, 2, 3, 4 e 5.
  • Implicazione: Incrementa la responsabilità per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, migliorando il rispetto delle regole.

7. Clausola finanziaria

  • Modifica: Si specifica che tutte le modifiche devono essere attuate senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, utilizzando risorse già disponibili.
  • Implicazione: Le modifiche sono strutturate per non gravare sul bilancio dello Stato.

Tabella delle modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Articolo Testo originale modificato Nuovo testo aggiunto o modificato
Art. 12, comma 2 «Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per gli interpelli.» «Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.»
Art. 14-bis Nuovo articolo aggiunto: «Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti.»
Art. 38, comma 4-bis Nuovo comma aggiunto: «Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4.»
Art. 41, comma 2 «Visita medica preventiva» Nuova formulazione: «Visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva.»
Art. 41, comma 2-bis «Il medico competente tiene conto delle risultanze degli esami clinici già effettuati.» Sostituzione completa: «Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.»
Art. 41, comma 4-bis «2009» Nuova formulazione: «2024.»
Art. 41, comma 9 «All’organo di vigilanza.» Nuova formulazione: «All’azienda sanitaria locale.»
Art. 65, comma 2 «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando rispettano requisiti di sicurezza.» Nuova formulazione: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.»
Art. 65, comma 3 «Il datore di lavoro comunica l’utilizzo dei locali all’autorità competente.» Nuova formulazione: «Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.»
Art. 304, comma 1, lettera b) «Commi 1 e 2.» Nuova formulazione: «Commi 1, 2, 3, 4 e 5.»