Interpello n. 7/2024 su aggiornamento Preposti: il minLAV ribadisce la validità della scadenza quinquennale

Con l’Interpello n. 7/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tornato a pronunciarsi sull’aggiornamento formativo del preposto alla sicurezzafacendo seguito al precedente Interpello n. 6/2024.

Nello specifico, la Commissione risponde ad un quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena:

La scadenza prevista per l’aggiornamento del corso per preposti deve essere biennale come stabilisce la L. 215/2021, oppure quinquennale come indicato nell’accordo Stato-regioni del 2011?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro precisa che, nonostante il comma 7 ter introduca l’obbligo di aggiornamento con cadenza biennale per i preposti e interamente in presenza, tale disposizione non può essere applicata in modo definitivo senza l’approvazione di un nuovo accordo Stato-regioni.

Fino all’adozione di tale accordo, quindi , rimangono valide le indicazioni dell’accordo Stato regioni del 2011, adottato dalla Conferenza permanente, che prescrive aggiornamenti quinquennali della durata minima di 6 ore.

La risposta si rifà alla Circolare INL 1/2022 e all’Interpello n. 6/2024, confermando che le modifiche introdotte dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 saranno vincolate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente e che ogni aggiornamento formativo per i preposti sarà subordinato a tale approvazione.

Con l’Interpello n. 6/2024 del 24 ottobre, il Ministero del Lavoro aveva risposto al quesito posto dal Consiglio nazionale degli ingegneri in merito alla periodicità della formazione di aggiornamento del preposto alla sicurezza.

Il CNI chiede se, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, la periodicità della formazione debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008, oppure se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

In base ad una attenta disamina del quadro normativo, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il comma 7-ter, pur introducendo l’obbligo di aggiornamento biennale, non può prevalere su quanto stabilito nell’accordo del 2011 senza una formalizzazione  di un nuovo accordo concordato tra Stato e Regioni. In assenza del nuovo accordo Stato-regioni dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

A distanza di pochi giorni – nella seduta del 7 novembre – la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo Accordo nazionale sulla formazione in materia di sicurezza. Appena entrerà in vigore, per i preposti alla sicurezza scatterà l’obbligo di formazione biennale.