Quando serve il DURF per il rilascio della Patente a Crediti?
Tra i requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti è annoverata la certificazione di regolarità fiscale (DURF). Tuttavia, l’obbligo del DURF è circoscritto “ai casi previsti dalla normativa vigente”.
La precisazione è contenuta già nella Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024, che fa esplicitamente riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 17-bis, del D.Lgs. 241/97. Ulteriori chiarimenti sono forniti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nella Circolare n. 6 del 5 novembre 2024.
A differenza del DURC, il DURF “non è un requisito richiesto alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente a crediti”, ma è stato introdotto “come mera semplificazione riservata a soggetti con determinati requisiti nell’ambito della disciplina di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive”.
Ambito di applicazione del DURF
La circolare 1/2020 chiarisce i presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/97:
- l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- i contratti devono essere caratterizzati da:
- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Quando il DURF diventa un requisito per la Patente a Crediti
Requisiti per il DURF
Per ottenere il DURF, l’impresa deve:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.
FONTE: biblus.acca.it
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