Interpello n. 4/2024 sulla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Preposto)
Quesito sulla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Modifica all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08: È sempre obbligatorio nominare un preposto?
La Camera di Commercio di Modena ha presentato un interpello alla Commissione per ottenere chiarimenti sull’obbligo di individuazione della figura del preposto nelle attività svolte in appalto o subappalto, a seguito della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Di seguito i principali quesiti posti:
Preposto obbligatorio anche per due lavoratori?
È obbligatorio avere un preposto in attività svolte da due lavoratori autonomi, che non esercitano funzioni di coordinamento l’uno sull’altro?
Responsabile di commessa come preposto?
Il preposto può essere il responsabile di commessa (es. project manager) che non è fisicamente presente sul luogo di lavoro?
Unico lavoratore: è obbligatorio nominare un preposto?
In un’attività svolta da un solo lavoratore, è necessaria la nomina del preposto?
Riferimenti normativi chiave
Articolo 2, D. Lgs. 81/08: Definisce il preposto come la persona incaricata di sovrintendere alle attività lavorative e garantire l’attuazione delle direttive di sicurezza.
Articolo 18, D. Lgs. 81/08: Impone l’obbligo di individuare il preposto per le attività di vigilanza da parte del datore di lavoro o dei dirigenti.
Articolo 19, D. Lgs. 81/08: Elenca gli obblighi del preposto, tra cui vigilare sull’applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori.
Articolo 26, D. Lgs. 81/08: Prevede che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare chi svolge la funzione di preposto al committente.
Risposta della Commissione
1. Obbligo di preposto in attività con due lavoratori
La Commissione ribadisce quanto già espresso nell’interpello n. 5/2023: il legislatore ha rafforzato il ruolo del preposto come figura di garanzia. Quindi, l’individuazione del preposto è sempre obbligatoria, anche in un’impresa con due lavoratori che operano autonomamente, a meno di casi particolari di semplificazione organizzativa. In attività con un solo lavoratore, le funzioni del preposto saranno svolte dal datore di lavoro, poiché un lavoratore non può essere preposto di sé stesso.
2. Preposto e presenza fisica
Il preposto deve poter svolgere efficacemente il proprio ruolo di vigilanza. Pertanto, è necessaria la sua presenza fisica sul luogo di lavoro. Non è sufficiente designare un responsabile di commessa (ad esempio, un project manager) che non si rechi presso il cliente. Il preposto deve essere tra i lavoratori presenti nel sito operativo.
3. Preposto per un singolo lavoratore
Nel caso di attività svolte da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni del preposto. La coincidenza tra datore di lavoro e preposto deve essere considerata solo come ultima risorsa, quando non ci sono altre soluzioni praticabili a causa della semplicità organizzativa.
La Nomina del preposto sempre obbligatoria per le attività in appalto, salvo casi eccezionali.
Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per vigilare efficacemente.
Per attività con un solo lavoratore, il datore di lavoro svolge la funzione di preposto.
Il ruolo del preposto è essenziale per la sicurezza sul lavoro, e la normativa impone che alcune attività particolarmente rischiose, come il montaggio di ponteggi, vengano eseguite sotto la sua diretta supervisione.
Testo dell’interpello 4/2024
Interpello n. 4/2024
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
• se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
• se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
• se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un
preposto.
Al riguardo, premesso che:
– l’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
– l’articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro
e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire
l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
– il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
– il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;
– lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
– l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
– l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
– l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione;
la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di
rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua
individuazione.
Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.
La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Fonte: Ministero del Lavoro