DURF: quando serve il Certificato di Regolarità Fiscale

Introdotto per le gare d’appalto sopra i 200.000 euro con prevalente utilizzo di manodopera, dal 1° ottobre 2024 il DURF diventa un requisito anche per la patente a crediti.

Dal 1° gennaio 2020 è richiesto un nuovo adempimento per committentiappaltatori e subappaltatori: il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale, ovvero certificato di regolarità fiscale.
Il DURF è, in pratica, una certificazione fiscale emessa dall’Agenzia delle Entrate, corrispondente all’analogo DURC di INPS e INAIL.

Il certificato è previsto dall’art. 17- bis del D.Lgs. 241/1997, come modificato dalla Legge 157/2019.

Cos’è il DURF e quando è obbligatorio?

L’articolo 17-bis nel D.Lgs. 241/1997 prevede – per le opere o i servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera – che il datore di lavoro debba provvedere al versamento senza compensazione delle ritenute con modelli F24 e a richiedere all’Agenzia il DURF.

La norma prevede l’obbligo:

  • per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

    • modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
    • un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il DURF – Documento Unico di Regolarità Fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei requisiti richiesti.

Il DURF pertanto è un documento che consente di semplificare il controllo da parte dei committenti sull’effettivo versamento delle ritenute a favore dei lavoratori, per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento della manodopera.

La circolare 1/2020 chiarisce i presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis

  1. l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  2. l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  3. i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratterizzati da:
    – prevalente utilizzo di manodopera;
    – prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
    – utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

DURF obbligatorio per la richiesta della patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024 il documento di regolarità fiscale – DURF figura tra i requisiti per ottenere la patente a crediti.

Le imprese che non riescono a soddisfare i requisiti per ottenere il DURF, non potranno richiedere la patente a crediti e di conseguenza non potranno partecipare alle gare d’appalto.

Per le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 è prevista infatti l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Quali sono i requisiti per ottenere il DURF?

Per ottenere il DURF, l’impresa deve:

  • essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Se un’impresa è costituita da meno di tre anni non potrà chiedere il DURF ma dovrà produrre la documentazione illustrata sopra.

Come richiedere il DURF?

L’istanza per il rilascio del certificato di regolarità fiscale deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente tramite l’apposito modello:

  • mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
  • mediante raccomandata  all’Ufficio territoriale competente;
  • mediante posta elettronica certificata.

I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

In seguito alla richiesta, l’Agenzia delle Entrate può emettere un DURF POSITIVO (quando siano rispettati i vari requisiti) o un DURF NEGATIVO con esplicita evidenza dei requisiti mancanti.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

Quanto costa richiedere il DURF?

L’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali.

Quando non serve chiedere il DURF?

Non sono tenute a esibire il DURF:

  • le Pubbliche Amministrazioni, qualora siano esse stesse appaltatrici o subappaltatrici, sempre che si tratti di attività istituzionale non commerciale (devono invece chiederlo quando sono committenti);
  • le imprese non stabilite in Italia;
  • soggetti che non esercitano attività d’impresa.

Il modello del DURF è stato approvato, insieme alle relative istruzioni, con il provvedimento 54730/2020.

I chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono contenuti nella Circolare 1/2020.

Cosa succede se non ho il DURF?

Non avere il DURF, o avere un DURF NEGATIVO, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli a carico del committente.

Il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio (o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate).

Entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento, il committente deve informare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Riepilogando, la sospensione del pagamento è prevista in caso di:

  • mancata ottemperanza all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati;
  • omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa;
  • in caso di omessa comunicazione al committente (tramite il DURF) della sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei requisiti richiesti.

FONTE: biblus.acca.it