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Cassazione Penale: caduta di un lavoratore da un ponteggio privo di parapetto e responsabilità per delega di funzioni

ponteggiCon sentenza del 1 aprile 2014, n. 15028 la Cassazione Penale, Sez. IV ha sostenuto che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, nonostante tale obbligo di vigilanza riguardi, in particolare, la corretta gestione del rischio da parte del delegato medesimo.

Con sentenza del 1 aprile 2014, n. 15028 la Cassazione Penale, Sez. IV, ha affrontato il problema della responsabilità di un datore di lavoroper l’infortunio verificatosi a danno di un lavoratore caduto da un ponteggio privo di parapetto, seppur in presenza di delega di funzioni.
In entrambi i gradi di giudizio il datore veniva riconosciuto responsabile dell’infortunio.
Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso.
La Cassazione ha sostenuto, in linea con le decisioni dei precedenti gradi di giudizio, che il conferimento della delega per la sicurezza non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in relazione alla correttezza dello svolgimento delle funzioni trasferite al delegato e che tale conferimento in materia di sicurezza non esonera del tutto il datore di lavoro dall’obbligo di adeguata informazione dei rischi connessi ai lavori in esecuzione.
Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che l’atto di delega, come espressamente sancito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, deve risultare da atto scritto avente data certa in modo da poter verificare l’effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite prima che si verifichi l’infortunio e deve essere necessariamente riscontrato dall’accettazione, per iscritto, da parte del delegato.
Nella fattispecie la Suprema Corte ha riscontrato che non solo tale documento di conferimento di funzioni risultava privo di data certa, ma che non risultavano rispettate le ulteriori rigorose formalità previste dalla giurisprudenza di legittimità relative alla dimostrazione che il delegato fosse soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza nell’organizzazione dei c.d. presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa.
Per tali motivi il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

 

FONTE: Amblav.it

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