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Autoriparatori: prorogata al 5 gennaio 2024 la scadenza del temine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica

Il decreto milleproroghe (D.L. 198/2022, conv. L. 14/223) concede ancora un anno per l’adempimento che riguarda le imprese iscritte, sia al Registro Imprese sia all’Albo Artigiani, per l’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto.

La norma

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si distingue in:

  • MECCATRONICA
  • CARROZZERIA
  • GOMMISTA

Le precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.

A seguito di tale modifica:

  • Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia per l’attività di meccanica – motoristica che per l’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;
  • Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023.

L’art. 22 del cd. decreto milleproroghe (D.L. 198/2022),  convertito in legge n.14 il 24/2/23, ha prorogato di un anno il termine per la regolarizzazione, pertanto la data entro cui le imprese dovranno regolarizzarsi è quella del 5 gennaio 2024. 

Chi deve regolarizzare

In considerazione di quanto premesso, entro il 5 gennaio 2024, i Responsabili Tecnici di impresa abilitati per meccanica-motoristica oppure per elettrauto, nonché quelli abilitati per meccatronica limitata alla meccanica-motoristica o a elettrauto, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:

  • frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti.
    Il corso deve essere riconosciuto da una Regione o da una Provincia autonoma; è rivolto esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto per consentire di acquisire le competenze non possedute.

Si precisa che in questo caso non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio – per almeno un anno – dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

 In alternativa al corso, è possibile dimostrare il possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92 (anche attraverso la rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione attualmente posseduta).

Eccezione: Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), aveva già compiuto 55 anni può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Come regolarizzare

L’impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante se si tratta di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 – sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta al Registro imprese, denunciando l’inizio dell’attività di meccatronica e compilando i dati della persona nominata responsabile tecnico

Con la medesima comunicazione si comunica la cessazione dell’attività precedente (cioè quella della meccanica/motoristica od elettrauto). La data di inizio e cessazione delle attività coincide con la data di presentazione al SUAP.

Alla pratica devono essere allegati:

  • la SCIA inviata al SUAP territorialmente competente (con la ricevuta di ricezione), per la nuova sezione meccatronica, completa della nomina del responsabile tecnico per la sezione meccatronica e dei relativi requisiti di immedesimazione e professionali nonché di quelli di onorabilità
  • l’attestazione di frequenza/superamento con esito positivo del corso di 40 ore o in alternativa l’eventuale titolo di studio da valutare o rivalutare

Effetti della mancata regolarizzazione

Il decorso del termine del 5 gennaio 2024, senza l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.

In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell’attività da parte dell’impresa/società, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto

Aggiunta di una sezione per imprese già iscritte alla data del 05/01/2013 

Si ricorda che il 5 gennaio 2024 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte – alla data del 05/01/2013 – ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.

Anche in questo caso il corso deve essere riconosciuto da una Regione o da una Provincia autonoma.

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