Email con rimborsi truffa – L’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha reso noto che sono in corso nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall’indirizzo agenziaentrateit@secureserver.net.
Email – Queste comunicazioni utilizzano il logo dell’Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link “Chiedere il rimborso” che, a sua volta, rimanda ad una finta pagina web del sito delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni personali tra cui i dati della carta di credito.
Truffa – L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è totalmente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate. L’Agenzia delle Entrate ricorda che non richiede mai dati sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi.
Procedura corretta – Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Home > Cosa devi fare > Richiedere >Rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale. Infatti il contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato. A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con la dichiarazione dei redditi oppure con specifica domanda.
Dichiarazione – Quando si utilizza il modello Unico, il contribuente deve espressamente indicare nel quadro RX di voler ricevere il rimborso del credito. La scelta alternativa è quella del riporto del credito all’anno successivo o la sua compensazione con altri tributi da versare. Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata dall’Agenzia delle Entrate.
Istanza di rimborso – Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eccedenti l’importo dovuto occorre presentare una domanda entro 48 mesi per: le imposte sui redditi (Irpef, Ires, eccetera), versamenti diretti, ritenute operate dal sostituto d’imposta e ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A. Al contrario per le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera) il termine è di 36 mesi.
Presentazione – L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.