P.L.E.: una serie di quesiti e risposte dalla ASL Monza e Brianza

Nel caso della gestione delle emergenze/guasti, gli operatori (a terra) addetti al recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro devono essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Il citato decreto legislativo n. 81/2008, con l’articolo 73, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati sia riguardo alle condizioni di impiego che alle situazioni “anormali prevedibili” quali, ad esempio, l’arresto imprevisto della macchina per guasto o mancanza di energia o malore dell’operatore.

Da qui la necessità di formare ed addestrare il personale presente nel sito di utilizzo della PLE affinché possa intervenire con la necessaria tempestività e competenza da terra e possa eseguire correttamente le procedure per la discesa di emergenza della piattaforma di lavoro previste dal fabbricante in caso di necessità. Inoltre, è l’utilizzo di una PLE deve prevedere anche la redazione del piano di emergenza che individua le procedure specifiche per il recupero degli operatori presenti in piattaforma. La gestione delle emergenze è in capo al datore di lavoro e prevede precisi obblighi quali 1) programmazione degli interventi; istruzioni sulle modalità di intervento in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato; 3) formazione in materia di primo soccorso; informazione per l’attivazione dei servizi di emergenza.

Nel caso di utilizzo di una Piattaforma di lavoro elevabile quali DPI deve utilizzare l’operatore?

È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori; questo in estrema sintesi quanto prescritto dall’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs. n. 81/2008. In aggiunta, il citato decreto dispone che sui ponti sviluppabili e simili gli “operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza” (punto 4.1 Allegato VI).

È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce “ponti sviluppabili”, un idoneo sistema di protezione dalle cadute.

E’ da rilevare che nel libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchine spesso è esplicitato il divieto di utilizzo per lo sbarco in quota. In questo caso, il sistema di protezione dalle cadute deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall’alto, cioè deve utilizzare cordini di posizionamento o di trattenuta. Gli elementi che compongono il sistema sono esplicitati, per esempio, nella pubblicazione INAIL sull’ ”Uso della piattaforma di lavoro mobile in elevato (PLE)”.

L’utilizzo della PLE, secondo la citata pubblicazione, richiede l’utilizzo anche dei seguenti DPI: elmetto di protezione per l’industria EN 397 dotato di sottogola; calzature per uso professionale EN 346 e guanti di protezione EN 388.

Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell’ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori etc.

Ho acquistato una nuova PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “Messa in servizio”?

Ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.lgs. n. 17/2010), l’utente deve comunicare, al Dipartimento INAIL competente per territorio, l’installazione della PLE. Trascorso un anno dalla data di “Messa in servizio” è necessario richiedere all’INAIL, competente per territorio, la “Prima verifica” così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.

Se l ’INAIL non provvede alla verifica nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato decreto.

Sono in possesso di una PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?

Se l’attrezzatura di lavoro è provvista della “messa in servizio” e di almeno uno dei seguenti documenti:

  1. libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;
  2. verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011;
  3. verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011.

le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL (modulo richiesta) o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), la PLE deve essere sottoposta alla “Prima verifica” così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.

Sono in possesso di una PLE provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della PLE?

Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL (modulo richiesta) o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

Sono in possesso di una PLE messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DM 11 aprile 2011).

L’indagine supplementare è l’ attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DM 11 aprile 2011).

Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti”, fornisce indicazioni in merito ai contenuti minimi dell’indagine supplementare.

Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Tale attività può essere svolta da un tecnico (es. ingegnere) verificatore dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche?

I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell’Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari (punto 9 della Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 del MLPS).

Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. In aggiunta alla documentazione, cosa deve mettere a disposizione del tecnico verificatore?

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (punto 5.3.1. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011).

Qual è la periodicità di verifica di una PLE ?

La periodicità di verifica di una PLE, indipendentemente dall’anno di costruzione o dal settore di impiego, è annuale (Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i).

La periodicità di verifica di una PLE è condizionata dal fatto che la stessa risulta essere inattiva?

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (punto 8 della Circolare del MLPS, n. 23/2012 del 13/08/2012).

Poiché l’art. 71, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro deve provvedere ad eseguire i controlli secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, nel caso di attrezzature vetuste (es. non marcate CE), delle quali non si trova il manuale istruzioni ovvero il costruttore non è reperibile, a quale norma tecnica è possibile fare riferimento per eseguire i controlli di manutenzione?

Allo scopo, un utile strumento di riferimento potrebbe essere costituito dalla norma tecnica UNI ISO 18893:2011 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento”.

Chi può eseguire i controlli connessi alla manutenzione della PLE?

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (art. 71, comma, 8 lett. c) D.lgs. n. 81/2008).

Allo scopo, uno strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI ISO 18893:2011 la prescrive che le ispezioni periodiche devono essere eseguite dalla cd “Persona qualificata” ovvero persona che, in virtù di un titolo, un certificato o un ruolo professionale riconosciuto, o di conoscenza, formazione e un’esperienza approfondite, ha dimostrato con successo la propria capacità di risolvere i problemi a una materia, un lavoro o un progetto.

Cosa si intende per familiarizzazione?

Quando la formazione generale viene eseguita su un particolare modello di attrezzatura e l’operatore utilizza altri modelli di PLE non inclusi nel pacchetto formativo iniziale, l’operatore stesso e altre persone sono a rischio senza una familiarizzazione aggiuntiva. La familiarizzazione è un’attività finalizzata a fornire informazioni sulle funzioni di comando e controllo e dei dispositivi di sicurezza

secondo le istruzioni del fabbricante di una specifica attrezzatura che viene consegnata a una persona qualificata o un operatore formato per il comando e controllo di tutti i movimenti dell’attrezzatura fornita. Una persona qualificata, secondo la norma UNI ISO 18878:2011, deve far familiarizzare l’operatore con quanto segue prima che possa essere autorizzato a far funzionare un particolare tipo o modello di PLE:

  1. le avvertenze e le istruzioni del fabbricante (collocato in un vano resistente alle intemperie);
  2. le funzioni di comando della PLE specifica;
  3. il funzionamento di ogni dispositivo di sicurezza della PLE specifica.

Devo operare con la PLE presso un cantiere diverso dalla mia sede/unità produttiva. In aggiunta al manuale istruzioni e l’evidenza della abilitazione dell’operatore all’uso della stessa attrezzature che documentazione deve accompagnare la PLE ?

Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10, D.lgs. n. 81/2008).

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, D.lgs. n. 81/2008). Inoltre, il punto 5.3.2. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011, dispone che la documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.

A chi devo comunicare la cessazione dell’esercizio di una PLE?

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati (punto 5.3.3. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011).