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Green Pass, Mascherine e Vaccini. Ecco le regole dal 1 febbraio

Dal 1° febbraio nuovi obblighi in merito a Green Pass e Vaccini

Da martedì 1° febbraio entrano in vigore nuove regole in materia di uso e durata del green pass, nuovi obblighi vaccinali e ulteriori restrizioni Covid: la Certificazione Verde è richiesta anche nei negozi, la validità del Super Green Pass scende a 6 mesi mentre quello per i viaggi nella UE a 9 mesi, l’obbligo vaccinale viene esteso agli over 50 ed al personale delle università e si proroga l’uso delle mascherine all’aperto. Vediamo una breve guida alle novità da febbraio 2022 per spostamenti, scuola, lavoro, viaggi.

Validità Green Pass: Dal 1° febbraio, in base al dl 221/2021, la validità del Green Pass rilasciato dopo il vaccino o la guarigione è ridotta a sei mesi dalla data dell’ultima somministrazione o dalla guarigione stessa. Dalla stessa data, la Certificazione Digitale europea resta invece valida 9 mesi per gli spostamenti intra-UE. N.B. E’ in arrivo anche l’estensione della validità del Green Pass da terza dose, visto che al momento non è prevista una quarta dose.

Sanzioni obbligo vaccinale over 50: Da martedì 1 febbraio scattano le multe (100 euro una tantum) per chi ha almeno 50 anni e non è vaccinato. L’obbligo vaccinale è stato stabilito dal decreto 1/2022, è in vigore dallo scorso 8 gennaio fino al 15 giugno e vale per tutti i residenti nel territorio dello Stato. Sono esclusi coloro che non possono vaccinarsi per comprovati motivi medici.

Green pass e vaccino sul lavoro: Oltre all’obbligo di Green pass 3G per lavorare in presenza (anche in mensa) – nel pubblico e nel privato, compresi autonomi e i liberi professionisti – ed all’obbligo di vaccino per sanitari, insegnanti ed RSA:

  • dal 1° febbraio si aggiunge il personale di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • dal 15 febbraio si estende l’obbligo per tutti i lavoratori in presenza di età pari ad almeno 50 anni.

Gli obblighi di green pass sul lavoro valgono fino al 15 giugno. Gli strumenti per i controlli restano quelli già noti, tra cui la piattaforma INPS per le verifiche massive o selettive.

Casi particolari: Se un lavoratore in smart working ha più di 50 anni, ha l’obbligo vaccinale previsto per età anagrafica ma il controllo non spetta al datore di lavoro bensì alle forze dell’ordine, perché il lavoro agile non richiede green pass.

Chi ha fatto la seconda o terza dose da meno di quattro mesi non deve più fare quarantena in caso di contatti con un positivo: basta la mascherina FFp2 per 10 giorni ed un tampone dopo 5 giorni ma solo se sintomatici. Dopo i 4 mesi resta invece una mini-quarantena di 5 giorni con test finale.  Per i non vaccinati resta la quarantena piena di 10 giorni.

Negozi: Dal 1° febbraio e fino a fine emergenza, è necessario il Super Green Pass per entrare in tutti i negozi, ad eccezione di quelli che vendono servizi essenziali (elencati nel Dpcm del 21 gennaio 2022, attuativo del decreto legge 1/2021)

  •  Green Pass base: per tutti i negozi (compresi librerie, cartolerie, tabaccai, tintorie, negozi di abbigliamento, mobili, biancheria, articoli per la casa) ad accezione di quelli sotto elencati. Per i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, manicure, tatuaggi, lavanderie e tintorie, pompe funebri) l’obbligo è in vigore dal 20 gennaio.
  •  Ingresso libero: alimentari, surgelati, bevande (non per il consumo sul posto), farmacie e parafarmacie, dispositivi medici, articoli igienico sanitari, articoli medicali e ortopedici, ottici, benzinai, combustibile per uso domestico o riscaldamento, animali domestici. In ogni caso, l’elenco preciso è contenuto nel Dpcm del 21 gennaio.

Uffici pubblici, banche, poste: Dal 1° febbraio obbligo di Super Green Pass per bancheposte, uffici pubblici per servizi non essenziali (ad esempio, anagrafe). Resta libero l’ingresso negli ospedali e nelle strutture sanitarie, nelle caserme delle forze dell’ordine o nei tribunali per sporgere denunce, o consentite attività di indagine, per accedere a ospedali e studi medici. Le schema:

  •  Ingresso libero: ospedali, studi medici pubblici e privati, strutture sociosanitarie, veterinari, tribunali e forze dell’ordine per sporgere denunce o nell’ambito di indagini.
  •  Green Pass 3G: dal primo febbraio alla fine dello stato d’emergenza necessario per banche, poste, servizi finanziari, tutti gli uffici pubblici, con le uniche eccezioni sotto riportate relative a denunce e indagini.
  •  Green Pass 2G: ingresso dei visitatori nelle RSA. Se non hanno già fatto la terza dose, devono avere anche un tampone negativo.

Spostamenti: Dal 10 gennaio a fine stato d’emergenza (attualmente fissato al 31 marzo) è necessario il vaccino o la guarigione per tutti i mezzi di trasporto pubblici a lunga o breve percorrenza. Basta il tampone negativo per spostamenti verso isole minori per motivi di salute o per andare a scuola. Non è necessaria alcuna certificazione per taxi, noleggio con conducente, utilizzo della propria auto. Quindi:

  •  Super Green Pass 2G: treni, aerei, traghetti, navi, per qualsiasi tragitto (a lunga percorrenza, regionale, locale). Mezzi pubblici (tram, autobus, metropolitana). Impianti sciistici di risalita.
  •  Green Pass 3G: traghetti per le isole minori, esclusivamente se lo spostamento è per motivi di salute o per la frequenza scolastica.
  •  Spostamenti liberi: scuolabus, auto propria, taxi e noleggio con o senza conducente fino a nove posti.
  •  In zona arancione: vincoli per uscire dal Comune, a meno che non sia per esigenze di lavoro, salute, servizi essenziali non disponibili; possono spostarsi nel raggio di 30 km coloro che vivono in centri sotto i 5mila abitanti.

Scuola e università: Gli studenti non hanno obbligo di green pass fino alle superiori, devono avere la certificazione 3G all’università o per partecipare a corsi di formazione in presenza (che sono aboliti in zona arancione). I lavoratori della scuola hanno tutti l’obbligo vaccinale.

Ristorazione e alberghi: E’ sempre necessario il Super Green Pass, all’aperto e al chiuso.

Sport, cultura e tempo libero: Gli eventi che comportano grandi assembramenti restano vietati fino al 10 febbraio (proroga decisa dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio). Per le altre attività legate a cultura e tempo libero, queste sono le regole:

  •  Senza Green Pass: attività sportiva o motoria all’aperto nei luoghi pubblici (è possibile fare jogging al parco, andare in biciletta, passeggiare), attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, cerimonie civili o religiose, all’aperto o al chiuso (ma per partecipare alle feste ci vuole il Super Green Pass).
  •  Con Super Green Pass: palestre, piscine, centri sportivi, sia all’interno sia al chiuso. Docce e spogliatoi. Sport di squadra e di contatto, all’aperto o al chiuso. Accesso a eventi sportivi in stadi e palazzetti. Cinema, teatri, concerti, musica dal vivo. mostre, musei, biblioteche, luoghi della cultura. Attenzione: nelle sale in cui si svolgono gli spettacoli o gli eventi, non si può comunque consumare cibo o bevande. Feste. Sagre e fiere. Centri termali, centri benessere, sale giochi, parchi tematici di divertimento.

Mascherine: E’ obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all’aperto, fino al 10 febbraio. Dopo questa data, l’obbligo decade in zona bianca, mentre resta negli altri casi. Ci sono casi in cui deve essere almeno FFP2: mezzi di trasporto, spettacoli con pubblico al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili, eventi e competizioni sportive al chiuso o all’aperto. Per le persone che sono soggette all’auto-sorveglianza (cioè che hanno avuto un contatto con un caso positivo ma hanno la copertura vaccinale), fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo.

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