Prevenzione Incendi: il nuovo D.M. 10/3/98
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21 il D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il D.M. 2/9/21 rinnova lo storico D.M. 10/3/98, ossia il riferimento legislativo che da più di vent’anni viene utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.
COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 2/9/21 NELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE AZIENDE?
Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il “vecchio” D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati.
In particolare, dalla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (cioè dal 4/10/22) saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:
- l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
- l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
- l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”
- l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Analizziamo in questa news quanto previsto dal nuovo D.M. 2/9/21 sulla prevenzione incendi nelle aziende per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio.
Segui le nostre prossime news per approfondire le altre novità introdotte dal “nuovo” decreto 10/3/98…
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDI: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:
- Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
- Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
- Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:
- Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
- Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
- Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
Il D.M. 2/9/21 specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all’allegato III del D.M. 2/9/21.
E PER I CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO GIA’ SVOLTI AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?
Premesso che il “nuovo” decreto entrerà in vigore tra un anno, cioè il 4/10/22, vediamo cosa accade nel periodo transitorio e se i corsi di formazione per addetti antincendio organizzati e svolti secondo il “vecchio” D.M. 10/3/98 rimangono validi.
Innanzitutto il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2022.
Pertanto, fino al 5/4/22 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 5/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto).
I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO: COSA CAMBIA?
A differenza del “vecchio” D.M. 10/3/98, che non precisava alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, l’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.
Così, il formatore/docente che vorrà tenere i corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti antincendio dovrà possedere i seguenti requisiti:
- Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
Per svolgere la parte teorica e la parte pratica dei corsi di formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte teorica per il livello 1, 2 e 3:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio) per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
Inoltre, sono ritenuti qualificati i docenti che:
- possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte pratica per il livello 1, 2 e 3:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
LA NOVITA’: I CORSI DI FORMAZIONE PER “DOCENTE ANTINCENDIO”
Come visto, il nuovo D.M. 10/3/98, prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per mantenere la loro qualifica.
In particolare, l’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:
- i corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- i corsi si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
- I corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con prova scritta e prova orale
Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:
- Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
- Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
- Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.
COME AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEL FORMATORE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?
Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:
- Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
- Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
- Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
Per l’aggiornamento del docente dei corsi di formazione antincendio è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento previsti dal D.M. 5/8/2011 esclusivamente per la parte teorica. È possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità FAD (formazione a distanza) esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DECRETO?
Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 4/10/2022.