Documentazione di supporto per la gestione del Green Pass in azienda
Documentazione word a supporto Green Pass Luoghi di lavoro
Da venerdì 15 ottobre p.v. è obbligatorio possedere la certificazione verde (c.d. green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legge n. 127/2021.
Il provvedimento riguarda tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, ed ha la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Il decreto responsabilizza il lavoratore e il datore di lavoro, prevedendo per ognuno obblighi specifici e relative sanzioni.
In particolare i datori di lavoro devono predisporre entro il 15 ottobre le modalità operative, da portare a conoscenza dei lavoratori, per l’organizzazione delle verifiche e l’individuazione dei soggetti incaricati al controllo della regolarità del green pass.
Il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 c.d. “decreto capienze”, all’articolo 3 ha introdotto un’importante disposizione per agevolare la programmazione del lavoro nelle imprese, prevedendo che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Che cos’è il green pass
La Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei
cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19
La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi
da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein
In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero
della Salute in formato sia digitale sia stampabile
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
• aver completato il ciclo vaccinale;
• essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o rapido antigenico nelle 48 ore precedenti
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 decorre dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo eventuali proroghe.
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Per accedere nei luoghi in cui è svolta l’attività lavorativa è obbligatorio possedere ed esibire il green pass.
L’obbligo riguarda chiunque svolga, anche sulla base di contratti esterni (es: somministrati, fornitori,
appalto ecc.) e a qualsiasi titolo, un’attività:
• lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale
• formativa
• di volontariato
Non sono tenuti all’obbligo di possesso del green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che devono possedere specifiche certificazioni di esenzione rilasciate esclusivamente da:
• medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
• dai Medici di Medicina Generale di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale
Entro il 15 ottobre 2021
• Definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e le rendono note:
− controllo generalizzato o a campione (definendo criteri oggettivi) all’ingresso (modalità prioritaria)
− controllo generalizzato o a campione (definendo criteri oggettivi) successivamente all’ingresso
• Individuano con atto scritto i soggetti incaricati delle verifiche e dell’accertamento delle eventuali violazioni alle regole d’accesso nei luoghi di lavoro:
− rendono noto i nominativi dei soggetti incaricati (interni e/o esterni)
− informano gli incaricati sulle modalità di controllo
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021
• Verificano il possesso e la validità del green pass
• Trasmettono al Prefetto gli atti relativi alle eventuali violazioni
Modalità di controllo del green pass
La verifica deve essere effettuata esclusivamente con la specifica app VerificaC19 predisposta dal Ministero della Salute.
È vietato fotografare, registrare o annotare con qualsiasi strumento i dati delle persone controllate.
In caso di:
• assenza di green pass
• green pass non valido
• green pass non corrispondente all’identità della persona
• green pass deteriorato
l’incaricato del controllo non consentirà l’ingresso in azienda e informerà immediatamente la direzione/datore di lavoro.
L’incaricato del controllo ha facoltà di chiedere un documento di identità per la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici contenuti nel green pass.
Conseguenze per il lavoratore in caso di mancanza del green pass
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
In tali ipotesi non sono previste conseguenze disciplinari.
I lavoratori hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’accesso nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è sanzionato con:
• una sanzione amministrativa di importo da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione
• la sanzione viene comminata dal Prefetto
• il datore di lavoro può avviare nei confronti del lavoratore una procedura disciplinare nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL applicato
Ferme restando le conseguenze illustrate precedentemente, nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, il datore di lavoro può:
• sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sostituzione. La sospensione, comunque, è per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, anche se nel frattempo al lavoratore dovesse essere rilasciato il green pass.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il datore di lavoro che:
• non definisce entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
• non verifica il possesso del green pass
è sanzionato con una sanzione amministrativa di importo variabile da 400 a 1.000 euro.
In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
La sanzione viene comminata dal Prefetto.