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DPCM 10 aprile. Nuove riaperture e disposizioni restrittive fino al 3 maggio

Il Dpcm 10 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone una serie di misure con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

In particolare riepiloga e rafforza le misure restrittive per il contenimento dell’emergenza già disposte nei confronti di tutta la cittadinanza con i Decreti delle scorse settimane.

Conferma la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ECCETTO quelle già consentite dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo, alle quali aggiunge (allegato 1):

  • commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • commercio al dettaglio di libri
  • commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

RESTANO INOLTRE CONSENTITE:

  • l’attività di edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccherie;
  • quella degli esercizi di somministrazione lungo le autostrade (con obbligo di consumazione fuori dall’esercizio), e in ospedali ed aeroporti
  • mense e catering continuativo su base contrattuale

Tra i servizi per la persona (allegato 2):

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • attività delle lavanderie industriali
  • altre lavanderie, tintorie
  • servizi di pompe funebri e attività connesse

Per tutte le attività consentite è ribadita la necessità di garantire misure di prevenzione (sicurezza interpersonale, ingressi dilazionati, impedire soste prolungate all’interno dei locali) riassunte nell’allegato 5.

Sono sospese le attività industriali e commerciali (che possono tuttavia proseguire in modalità a distanza o lavoro agile), eccetto quelle previste dall’allegato 1 del Decreto 22 marzo, alle quali aggiunge (allegato 3):

  • silvicoltura e utilizzo aree forestali.
  • fabbricazione di vetro cavo, di radiatori, di utensileria manuale, di imballaggi leggeri in metallo, di componenti elettronici e schede elettroniche, di computer e unità periferiche, di batterie e pile e accumulatori elettrici, di macchine per la dosatura confezione e imballaggio
  • commercio all’ingrosso di carta cartone articoli di cartoleria, di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l’agricoltura,
  • attività delle agenzie interinali, funzionali alle attività consentite dal decreto
  • organizzazioni e organismi extraterritoriali

Restano anche consentite:

  • le attività strumentali alle filiere produttive delle attività non sospese, dopo comunicazione al Prefetto che ha comunque facoltà di sospenderle.
  • i servizi di pubblica utilità e servizi essenziali elencate nella legge 146/1990 che restano consentiti (a parte Musei e altri istituti e luoghi di cultura)
  • la produzione trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari
  • le attività “comunque funzionali” a fronteggiare l’emergenza
  • gli impianti a ciclo produttivo continuo, salvo sospensione da parte del Prefetto
  • l’aerospazio e la difesa, ed altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale

Per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali di dipendenti o terzi delegati con funzioni di vigilanza, manutenzione, sanificazione e la spedizione di giacenze o la ricezione di forniture, il tutto previa comunicazione al Prefetto

Alle Regioni è demandata la programmazione del trasporto pubblico locale, con facoltà per il Presidente del Consiglio di ridurre o sospendere questo e le altre forme di trasporto.

E’ ribadita la possibilità di attuare il lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro privato subordinato, fermo restando quanto previsto dal Dpcm 18/2020 – articolo 87 per i rapporti di lavoro pubblico. Per le attività professionali è ribadita la raccomandazione all’utilizzo di lavoro agile, ferie e permessi, protocolli anti-contagio, dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro.

E’ raccomandata la prevenzione igienico-sanitaria, anche presso gli esercizi commerciali, secondo il decalogo (allegato 4già contenuto nel Decreto 8 marzo 2020 (allegato 1), eccezion fatta per l’indicazione sull’utilizzo delle mascherine.

Il Decreto dispone inoltre una serie di misure per i casi di transito e soggiorno di persone dall’estero sul territorio italiano; l’esecuzione di queste misure è assicurata a livello territoriale dai Prefetti.

Queste le principali evidenze del Decreto 10 aprile, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento cliccando il seguente link.

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