Regime forfettario 2020: cambiano le regole
Regime forfettario 2020: la legge di Bilancio 2020 ha introdotto limitazioni che impediranno l’accesso o escluderanno molti contribuenti.
Cambia il regime forfettario: la legge di Bilancio 2020 ha rivisto le regole per l’accesso, che porteranno meno professionisti a poter beneficiare del regime forfettario per le Partite Iva.
Ricordiamo che il regime forfettario prevede l’applicazione di un’unica aliquota fiscale al 15% (flat tax), sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. L’aliquota si applica alla base imponibile determinata a forfait a seconda del tipo di attività professionale svolta, per la quale si applica il codice ATECO associato a un coefficiente di redditività.
La legge di Bilancio 2020 ha confermato la flat tax al 15% per ricavi e compensi fino a 65.000 euro (restano immutati anche i coefficienti di redditività, suddivisi in base al codice ATECO attribuito all’attività esercitata) ma ha tuttavia previsto nuovi limiti per l’accesso al regime forfettario, reintroducendo due limitazioni che erano state abrogate con la legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145).
Altre novità riguardano lo scontrino elettronico che è obbligatorio anche per le partite IVA minori e la fatturazione elettronica che, invece, rimane facoltativa.
Nuove cause di esclusione
La legge di bilancio per il 2020 prevede, quindi, l’introduzione di nuovi requisiti di esclusione dal regime forfettario, da possedere l’anno precedente rispetto all’applicazione del regime; rimarranno esclusi dal regime agevolato i contribuenti che:
- nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (quindi anche pensioni) maggiori ai 30.000 euro (a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato);
- nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e collaboratori maggiori ai 20.000 euro.
In pratica, sono esclusi dal regime forfettario i dipendenti ed i pensionati che hanno percepito redditi superiori a 30.000 euro nell’anno precedente e, dal 1° gennaio 2020, non potranno beneficiare della flat tax i titolari di partita IVA che hanno sostenuto spese per compensi a dipendenti e collaboratori superiori a 20.000 euro.
Le nuove due cause di esclusione entreranno in vigore il 1° gennaio 2020 e, quindi, varranno i redditi percepiti come lavoro dipendente e assimilati durante il 2019; inoltre, le nuove esclusioni introdotte varranno sia per chi aprirà una nuova Partita Iva, sia per coloro che adottano già il forfettario nel 2019.
I requisiti per l’accesso al regime forfettario 2020
Ai requisiti introdotti dalla legge di Bilancio 2020, bisogna poi sommare quelle previste già dal 2019: tra i requisiti per il regime forfettario resta il limite relativo alle quote di controllo in SRL e alle prestazioni verso l’ex datore di lavoro.
Nel dettaglio, il contribuente può accedere al regime forfettario 2020 se nel 2019 vi è la presenza di tutti i seguenti requisiti (occorre quindi basarsi sui dati 2019):
- aver conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, nel 2019, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
- non aver sostenuto, pagato, corrisposto, spese per un ammontare superiore ad euro 20.000 lordi per:
- dipendenti;
- collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo Unico Imposte Reddito (es: borse di studio, CO.CO.CO);
- lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- lavoro a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003;
- somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) TUIR;
- spese (peraltro non deducibili) per prestazioni di lavoro dell’imprenditore o del suo coniuge o figli o altri familiari;
- non aver percepito nell’anno 2019 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (ad esempio pensioni) di importo superiore a 30.000 euro (non si parla di ragguaglio); questo requisito però è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel 2019;
- non avere partecipazioni in società di persone;
- non essere in possesso di partecipazioni in società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del testo unico 917/1986, che ne hanno il controllo di diritto o influenza dominante che esercitino attività riconducibili alla propria, in base alle attività effettivamente esercitate;
- non avere lavoro forfettario con lo stesso datore di lavoro dipendente, ossia non possono avvalersi del regime forfettario 2020 le persone fisiche la cui attività sia stata esercitata prevalentemente (quindi fatturato 2019 superiore al 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Fatturazione elettronica
La legge di Bilancio 2020 non ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, ma un regime premiale: per le partite IVA che se ne avvalgono, i termini di accertamento verranno ridotti di un anno.
All’art. 88 si legge:
per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno.
Quindi per le partite IVA che emettono solo fatture elettroniche, viene ridotto di un anno il termine di accertamento che passa così a quattro anni, invece dei cinque previsti nella generalità dei casi.
Scontrino elettronico
A partire dal 1° gennaio 2020 lo scontrino elettronico sarà obbligatorio per tutti, anche per chi è nel regime dei minimi.
Segnaliamo, al riguardo, la guida delle Entrate su modalità, vantaggi e sanzioni nella trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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