Decreto Tutela Lavoro. Ai “riders” si applicano le tutele del D.Lgs. 81/2008

E’ stato pubblicato sulla G. U.  n. 207 del 4 settembre 2019 il Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
Il testo oltre ad occuparsi della protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, estende la tutela della sicurezza ai lavoratori cosiddetti rider per le consegne a domicilio, effettuata in motorino, in bicicletta o a piedi.

La novità principale è che anche a questi lavoratori, che finora erano sostanzialmente inquadrati come autonomi, vengono estese le tutele del D.lgs 81/08 l’obbligo di assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

Ecco le tutele per i riders:

Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di  applicazione).  

  1.  Al fine  di  promuovere  un’occupazione  sicura  e  dignitosa  e   nella
prospettiva di accrescere e riordinare i  livelli  di  tutela  per  i
prestatori occupati  con  rapporti  di  lavoro  non  subordinato,  le
disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di  tutela
per i lavoratori impiegati nelle attivita’ di consegna  di  beni  per
conto altrui, in ambito  urbano  e  con  l’ausilio  di  velocipedi  o
veicoli a motore
 di cui all’articolo 47, comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  attraverso  piattaforme
anche digitali. 
  2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali
i  programmi  e  le  procedure  informatiche   delle   imprese   che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita’
di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita’
di esecuzione della prestazione. 
  3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo’  essere
determinato in base alle consegne effettuate purche’  in  misura  non
prevalente.  I   contratti   collettivi   possono   definire   schemi
retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita’
di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli  organizzativi.
Il  corrispettivo  orario  e’  riconosciuto  a  condizione  che,  per
ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. 

Art.  47-ter  (Copertura  assicurativa  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
.

1. I  prestatori di lavoro di  cui  al  presente  Capo  sono  comunque  soggetti  alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le  malattie  professionali 
 di  cui  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione  INAIL
e’ determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1124 del  1965,  in  base  al  tasso  di  rischio
corrispondente all’attivita’ svolta. Ai fini del calcolo  del  premio
assicurativo,  si  assume  come  retribuzione  imponibile  ai   sensi
dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.  1124
del  1965,  la  retribuzione  convenzionale  giornaliera  di  importo
corrispondente  alla  misura  del  limite  minimo   di   retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, rapportata ai  giorni  di  effettiva
attivita’,  indipendentemente  dal  numero  delle   ore   giornaliere
lavorative. 
  
2. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa che si avvale  della
piattaforma anche digitale e’ tenuta  a  tutti  gli  adempimenti  del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965. 

3. L’impresa che si avvale  della  piattaforma  anche  digitale  e’
tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria  cura
e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.