Decreto Tutela Lavoro. Ai “riders” si applicano le tutele del D.Lgs. 81/2008
E’ stato pubblicato sulla G. U. n. 207 del 4 settembre 2019 il Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Il testo oltre ad occuparsi della protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, estende la tutela della sicurezza ai lavoratori cosiddetti rider per le consegne a domicilio, effettuata in motorino, in bicicletta o a piedi.
La novità principale è che anche a questi lavoratori, che finora erano sostanzialmente inquadrati come autonomi, vengono estese le tutele del D.lgs 81/08 e l’obbligo di assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
Ecco le tutele per i riders:
Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione).
1. Al fine di promuovere un’occupazione sicura e dignitosa e nella
prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i
prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le
disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela
per i lavoratori impiegati nelle attivita’ di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o
veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme
anche digitali.
2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali
i programmi e le procedure informatiche delle imprese che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita’
di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita’
di esecuzione della prestazione.
3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo’ essere
determinato in base alle consegne effettuate purche’ in misura non
prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi
retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita’
di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
Il corrispettivo orario e’ riconosciuto a condizione che, per
ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Art. 47-ter (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali di cui decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL
e’ determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio
corrispondente all’attivita’ svolta. Ai fini del calcolo del premio
assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi
dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo
corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva
attivita’, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere
lavorative.
2. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa che si avvale della
piattaforma anche digitale e’ tenuta a tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965.
3. L’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale e’
tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura
e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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