Prevenzione incendi autorimesse: in arrivo nuove regole

Ecco cosa prevede la bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadrati. Le osservazioni entro il 15 luglio.

Novità in arrivo in materia di prevenzione incendi autorimesse: nella seduta del 18 giugno scorso, il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco ha presentato la bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse – Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015).

La regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011 individuate con il numero 75:

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².

Contenuti della bozza di revisione RTV autorimesse

Definizioni

Il documento fornisce, innanzitutto, le definizioni di:

  • autorimessa
  • superficie lorda utile dell’autorimessa
  • autorimessa isolata
  • veicolo
  • posto auto
  • autosilo
  • montauto

In particolare, si definisce “autorimessa”:

l’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  • ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …)
  • il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).

Classificazioni

In base alla bozza, le autorimesse sono classificate:

  • in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti
  • in relazione alla superficie lorda
  • in relazione alla quota di tutti i piani

Valutazioni del rischio incendio

Il provvedimento considera che, per effettuare la valutazione del rischio:

  • la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
  • tutti i riferimenti della RTO alla quota -5 m devono intendersi sostituiti dal riferimento alla quota – 6 m
  • i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3
  • le aree TZ sono trattate in base a specifica valutazione del rischio

Strategia antincendio

La norma indica, inoltre, le strategie antincendio in riferimento alla:

  • resistenza al fuoco
  • compartimentazione
  • esodo
  • gestione della sicurezza
  • controllo dell’incendio, dei fumi e del calore
  • sicurezza degli impianti tecnologici

Metodi

Il provvedimento, infine, prevede la possibilità di impiegare gli scenari d’incendio di progetto per l’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

Circolare CNI

Il Consiglio nazionale degli ingegneri, CNI, invita (con la circolare n. 403/2019) i vari Ordini a formulare ed inviare eventuali osservazioni tecniche entro il 15 luglio.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it