Come cambiano le regole sul subappalto dopo lo Sblocca cantieri

Con lo Sblocca cantieri diventa subappaltabile il 40% dei lavori e viene sospeso l’obbligo di nomina di una terna di subappaltatori per ciascuna offerta.

La Legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno  2019, modifica molti articoli del Codice appalti tra cui l’articolo 105 che regolamenta i subappalti.

Nello specifico la nuova legge al capo I,art 1, comma 18, riporta:

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

In pratica, rispetto a quanto previsto dal dl n. 32 (decreto sblocca cantieri), invece di abrogare i suddetti commi si è deciso si sospenderli in attesa di una revisione complessiva del Codice.

I commi che vengono sospesi del Codice

Di seguito riportiamo i testi dei commi 2 e 6 dell’art. 105 che vengono derogati/sospesi:

Comma 2 – Importo subappaltabile massimo 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 

Con la legge n. 55/2019 viene in pratica momentaneamente innalzata, dal 30% al 40%, nei bandi di gara, la soglia massima degli importi complessivi subappaltabili.

Comma 6 – Indicazione la terna di subappaltatori

E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80.

Viene, quindi, momentaneamente sospeso l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta indipendentemente dall’importo a base di gara.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it