Come cambiano le regole sul subappalto dopo lo Sblocca cantieri

Con lo Sblocca cantieri diventa subappaltabile il 50% dei lavori e viene cancellato l’obbligo di nomina di una terna di subappaltatori per ciascuna offerta

Il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) pubblicato in Gazzetta il 18 aprile, modifica molti articoli del Codice appalti tra cui l’articolo 105 che regolamenta i subappalti.

Nello specifico lo Sblocca cantieri al capo I,art 1, comma v, riporta le seguenti 6 modifiche all’art. 105 del codice appalti:

  1. comma 2 (modificato): Importo subappaltabile massimo del 50% (prima era del 30%)
  2. comma 4 (lettera a abrogata):Viene ammessa la partecipazione ai subappalti delle imprese non vincitrici dell’appalto
  3. comma 4 (lettera b modificata): Le cause di esclusione degli appalti si applicano anche per i subappalti
  4. comma 4 (lettera d abrogata):Il concorrente non deve più dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 
  5. comma 6 (abrogato): Viene eliminato l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta
  6. comma 13 (modificato): Ampliati i casi in cui i subappaltatori sono pagati direttamente dalla Stazione appaltante 

Le modifiche in materia di subappalti (art.105)

Di seguito riportiamo i testi modificati dei commi 2, 4, 6 e 13 dell’art. 105 con una breve spiegazione:

Comma 2 – Importo subappaltabile massimo del 50%

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 

Nota: Viene in pratica innalzata, dal 30% al 50%, nei bandi di gara, la soglia massima degli importi complessivi subappaltabili.

Comma 4 – modifiche dei requisiti dei subappaltatori

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

Nota: Con l’abrogazione della lettera a in pratica è ammesso che l’impresa vincitrice dell’appalto possa affidare, in subappalto, dei lavori alle altre imprese che in precedenze erano sue concorrenti durante la gara.

Con la modifica della lettera b vengono applicati gli stessi motivi di esclusione da una gara sia per gli appaltatori sia per i subappaltatori.

Comma 6 – Abrogato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori

Viene cancellato il comma 6 che recitava:

E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80.

Nota: Viene quindi eliminato l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta indipendentemente dall’importo a base di gara.

Comma 13 – Subappaltatori pagati direttamente dalla stazione appaltante

Il comma 13 viene così modificato:

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Nota: Vengono in pratica ampliati i casi in cui la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it