Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
Il decreto del 12 aprile del Ministero dell’Interno contiene modifiche al DM 03/08/2015, che prevedono l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Sara’ in vigore dal 21 ottobre 2019.
Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Si allega un appunto di sintesi che chiarisce i casi particolari.
Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al DPR 151/2011.
Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l’introduzione di alcune attività, tra le quali si sottolineano:
- l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice. Pertanto viene indicata l’applicabilità del codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
- l’introduzione dell’attività 72, legata a edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche, ecc.;
- l’introduzione dell’attività 73.
- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”;
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, a condizione che le misure di sicurezza esistenti nella parte dell’attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), si può continuare ad applicare i criteri generali d prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il Codice all’intera attività;
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette
- per le attività dotate di RTV resta possibile scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.