Tutto sul nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di Bilancio 2019
Requisiti di accesso, nuove soglie, cause di esclusione, passaggio dal regime ordinario a quello agevolato, sanzioni: l’Agenzia delle Entrate scioglie tutti i dubbi
I titolari di partita Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 eurorientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15%.
Le indicazioni per accedere al regime forfetario nella circolare delle Entrate n. 9/2019.
Regime forfetario
La legge di Stabilità 2015 aveva introdotto il nuovo regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Lo scopo era di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili.
Successivamente, la legge di Bilancio 2019, ha modificato l’ambito di applicazione del regime forfetario:
- è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata
- sono state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro)
- sono state riformulate le cause ostative all’applicazione di tale regime:
- non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica
- non possono avvalersi del regime agevolato i contribuenti la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi riconducibili (l’esclusione non opera per chi inizia un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni).
Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E e la circolare n. 9/2019 ha fornito utili chiarimenti in relazione alle modalità di applicazione del regime forfetario.
Mentre la circolare n. 8/E riguarda anche vari altri aspetti della legge di Bilancio 2019, la circolare n. 9 riguarda specificamente il regime forfetario.
In particolare, viene evidenziato che, considerate le significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di Bilancio 2019, si ha che può essere applicato già dal 2019 anche da chi era in contabilità semplificata od ordinaria per opzione.
Circolare AE n. 9/2019
I chiarimenti, in particolare riguardano:
- requisiti di applicazione del regime forfetario
- cause ostative all’applicazione del regime forfetario
- passaggio dal regime semplificato al regime forfetario
- passaggio dal regime ordinario, per opzione, al regime forfetario
- disapplicazione per legge
- disapplicazione a seguito di accertamento
- semplificazioni e adempimenti ai fini Iva
- semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sui redditi
- applicazione dell’imposta sostitutiva
- sanzioni
Requisito di accesso
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro.
Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145/2018).
Cause di esclusione dal regime
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Passaggio dal regime semplificato al regime forfetario
Prevista la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche per i professionisti che finora hanno applicato il regime ordinario.
La circolare chiarisce, infatti, che in considerazione delle modifiche normative operate dalla legge di Bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione; non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione.
Le caratteristiche del regime forfetario
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario:
- non addebitano l’IVA in fattura
- non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972
- sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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