Nuovi chiarimenti per le attività con debole e sporadica esposizione all’amianto

Interpello sicurezza: gli obblighi in capo agli enti ispettivi in caso di attività con debole e sporadica esposizione all’amianto

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro ha fornito (con l’interpello n. 2/2019) nuovi chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli enti ispettivi in caso di attività con debole e sporadica esposizione all’amianto.

Attività ESEDI

Per attività con Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI) si intendono quelle attività che:

  • sono svolte per un periodo massimo di 30 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento comprensive dei tempi di pulizia del sito e decontaminazione dell’operatore, con un massimo di 2 interventi al mese;
  • il livello massimo di esposizione è pari a 10 F/L rilevato in un periodo di otto ore.

A titolo esemplificativo possono ritenersi attività ESEDI:

  • brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  • rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
  • incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale e attuati senza trattamento preliminare;
  • sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Interpello n. 2/2019

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’interpello n. 2/2019, con cui la Regione Toscana chiede in che modo gli enti ispettivi debbano confrontarsi con le attività riportate alle lettera d) dell’Allegato 1 alla Circolare del 25/1/2011 : “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106“.

In particolare, al punto d) si citano fra le ESEDI anche le “attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati” ricondotte all’interno della voce “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale“, analoghe a quelle richiamate all’art. 249 del Testo Unico di Sicurezza (dlgs 81/2008) per le quali non è prevista l’applicazione di alcuni specifici obblighi previsti per la protezione dai rischi connessi all’amianto (Capo III).

Risposta della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli ritiene che il punto d) trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali: manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (art. 246 del TUS).

Tuttavia, rimane fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 e di adottare tutte le misure necessarie (ai sensi del titolo IX, Capo II del dlgs 81/2008 – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it