Prevenzione incendi: pubblicata la regola tecnica verticale per attività commerciali
Pubblicata la regola tecnica verticale per attività commerciali superiori a 400 m². Ecco tutte le novità che entreranno in vigore a gennaio.
In vigore dal 2 gennaio 2019 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie lorda > 400 m² ; le misure di sicurezza varieranno in base alla superficie e al numero di piani.
Al fine di definire nell’ambito delle norme tecniche (di cui al dm 3 agosto 2015), specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 281 del 3 dicembre 2018) il decreto 23 novembre 2018 contenente:
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.
Si estende, così, il campo di applicazione delle 80 attività soggette a controllo (l’elenco delle 80 attività è allegato al dpr 151/2011).
Campo di applicazione
Le norme tecniche si possono applicare alle attività commerciali in cui è prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ossia le attività numero 69), sia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che di nuova realizzazione.
Alle suddette attività è possibile applicare, quindi, le norme tecniche (in allegato al decreto) in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al dm 27 luglio 2010.
Regole tecniche verticali
Le regole tecniche verticali servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice. L’applicazione delle regole tecniche verticali presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante; differiscono dalla regola tecnica orizzontale che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.
La nuova regola tecnica si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede misure di prevenzione e protezione che varieranno in base alla dimensione, calcolata in metri quadri, e al numero di piani di cui si compone l’edificio:
- più “leggere” per le attività con superficie lorda fino a 1500 m²
- più stringenti con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree a maggior rischio (ad esempio dove si effettuano lavorazioni pericolose o destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, i muletti); tra i fattori a rischio ci sono anche i piani interrati.
Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali. Sulla base di questi elementi e della densità di affollamento attesa, bisognerà poi progettare l’esodo in caso di incendio.
Le attività commerciali dovranno inoltre dotarsi di sistemi di controllo degli incendi, scegliendo ad esempio gli estintori in base agli effetti attesi sugli utenti che frequentano le strutture, di sistemi di allarme e per la rilevazione dei fumi. Si dovranno adottare particolari accorgimenti di sicurezza degli impianti tecnologici.
In definitiva, ai fini della regola tecnica, oltre le dovute definizioni, le attività commerciali sono classificate in relazione a:
- superficie lorda utile
- quota dei piani
Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per:
- la reazione al fuoco dei materiali
- la resistenza al fuoco dei compartimenti
- l’esodo
- la Gestione della sicurezza antincendio
- il controllo dell’incendio
- la rivelazione ed allarme
- il controllo di fumi e calore
- la sicurezza impianti tecnologici
Il decreto sarà in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta: il 2 gennaio 2019.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“