Fornitura di calcestruzzo: come applicare correttamente le norme sulla sicurezza
Focus ANCE-CNI: nella fornitura di calcestruzzo è necessario il coordinamento fra impresa affidataria e fornitrice. Le indicazioni da seguire dall’ingresso dei mezzi agli addetti alla consegna.
Con la circolare n. 315/2018 il CNI, Consiglio Nazionale Ingegneri, ha comunicato che, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra CNI e ANCE in materia di sicurezza e salute nei cantieri (stipulato il 30 marzo 2017), è stato condiviso il focus sulla fornitura di calcestruzzo in cantiere.
Focus ANCE – CNI
Nel focus n.1 (di novembre 2018) si evidenzia che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, la fornitura di calcestruzzo non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ma di informazione e coordinamento fra i vari soggetti: impresa affidataria e impresa fornitrice.
Il documento, dopo una parte generale in cui viene riepilogata la normativa di riferimento, rappresenta un’occasione per chiarire:
- la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel caso di fornitura di calcestruzzo
- le modalità per effettuare il coordinamento fra le due tipologie di imprese, delineando ruoli e responsabilità
- i contenuti dell’informazione e formazione del personale delle imprese fornitrici addetto al trasporto e alla consegna del calcestruzzo
Riepilogo normativo
Il coordinamento fra i vari soggetti è previsto dal Testo Unico sulla sicurezza: ai sensi degli artt. 26 commi 1 e 2 e 96 comma 1 bis del dlgs 81/2008 e s.m.i. si ha che:
la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l’informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice.
Il compito di coordinamento è posto in capo all’impresa esecutrice.
Tuttavia, anche se non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, il focus richiama la circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero circa al procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, ed in particolare la richiesta di “scambiare le informazioni con l’impresa cliente”.
Lo scambio può avvenire attraverso:
- una riunione di coordinamento
- i documenti cartacei di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio
Viene anche richiamata la nota n. 2597/2016 che, riprendendo la procedura, ha ribadito la differenza fra mera fornitura e posa in opera del calcestruzzo, già chiarita nel documento del 2011: per la mera fornitura è prevista l’applicazione dell’art. 26 del dlgs 81/2008; per la posa in opera, invece, è necessario redigere il POS.
Infine, la sentenza (n. 11739/2017) della Corte di Cassazione che ha nuovamente posto il problema della richiesta di POS per la consegna del calcestruzzo “mediante pompaggio”. In pratica, si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
Indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale
Le indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale (circolare del 10 febbraio 2011) vengono riepilogate in una tabella nella quale vengono riportati, per ciascuna delle fasi attraverso cui si articola la consegna del calcestruzzo in cantiere, i rischi specifici e le necessarie misure preventive e protettive che devono essere messe in atto dal responsabile dell’impresa esecutrice e dal lavoratore dell’impresa fornitrice.
In particolare, le fasi esaminate nella procedura sono:
- accesso e transito dei mezzi in cantiere
- operazioni preliminari allo scarico (fra cui rientra, ad esempio, il piazzamento del mezzo)
- operazioni di scarico con autobetoniera (scarico in benna o secchione movimentato da gru, scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva, scarico in pompa di calcestruzzo)
- operazioni di pompaggio (uso del braccio dell’autobetonpompa e della pompa)
- operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia e lavaggio)
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
- Condividi con i tuoi amici!