Infortunio durante i lavori di tinteggiatura: la responsabilità è del committente!
Cassazione: in assenza del DVR o di un responsabile dei lavori è confermata la responsabilità del committente anche per lavori domestici.
In materia di infortuni sul lavoro, anche per piccoli interventi edili, come le tipiche ristrutturazioni di appartamenti, pitturazione, ecc., il committente ha l’onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, al fine di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.
Solo nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico include anche la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente essere esente da responsabilità.
L’importante chiarimento arriva con la sentenza 40922/2018 della Corte di Cassazione.
Il fatto
Nel caso in esame, la ricorrente aveva commissionato ad un’impresa edile i lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà.
L’appaltatore, intento ad eseguire i lavori di tinteggiatura, precipitava da un’apertura posta sulla pavimentazione esterna che costituiva la luce di uno scantinato. L’apertura in quel momento era coperta solo da un pannello in polistirolo che, non reggendo al peso, si rompeva facendo precipitare l’appaltatore, procurandosi ferite mortali. Originariamente l’apertura era coperta da tavole non ancorate a terra, nel frattempo rimosse da altro operaio, al fine di chiudere il varco di un recinto, nel quale si trovava il cane della proprietaria.
La proprietaria, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive e mettendo a disposizione attrezzature e materiali, veniva ritenuta responsabile dell’infortunio.
La Corte territoriale individuava in capo all’imputata la violazione di specifiche norme gravanti sul committente (ex art. 90 dlgs 81/2008), nonché un profilo di colpa generica consistito nella consegna dei luoghi per l’effettuazione delle opere, senza previa messa in sicurezza delle fonti di pericolo.
Condannata alla pena di cui all’art. 589 cod. pen., la proprietaria presentava ricorso al tribunale di Caltanissetta, che lo respingeva; anche la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava, successivamente, la sentenza del giudice di primo grado con cui la ricorrente era stata ritenuta responsabile dell’infortunio.
Il ricorso arriva, così, presso la Corte di Cassazione così motivato:
La scelta scellerata di rimuovere le protezioni per proteggere il recinto del cane, dunque, costituiva un’iniziativa inimmaginabile da parte del committente, trattandosi di scelta autonoma totalmente estranea alla sfera di pertinenza strettamente lavorativa, integrante un comportamento senz’altro abnorme, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’agire della committente e l’evento.
La decisione della Corte di Cassazione
In perfetta sintonia sia con la Corte territoriale che il giudice di primo grado, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla proprietaria.
La sentenza parte dal principio secondo cui sul committente grava il dovere di sicurezza in relazione all’esecuzione del contratto di appalto; nel caso in esame la responsabilità della proprietaria viene individuata:
- nella mancata predisposizione di un piano di valutazione dei rischi
- nel mantenimento dell’apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta
- nella mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere
- nella mancata informazione delle maestranze presenti sui luoghi
Tutti obblighi non ottemperati, quindi, dalla ricorrente che non può dirsi esente per il fatto che il lavoro commissionato attenesse ad una realtà lavorativa di natura domestica, essendo la medesima titolare ex lege di una posizione di garanzia in assenza della designazione di un responsabile dei lavori e di una valutazione del rischio (che avrebbe, invece, rivelato la situazione di pericolo).
Pertanto, ne deriva che se l’incarico è affidato esclusivamente per l’esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente ai rischi preesistenti, la responsabilità anche nei piccoli appalti ricade in capo al committente; solo nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico include la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente essere esente da responsabilità in caso di infortunio.
Nel caso in esame, la ricorrente avrebbe dovuto segnalare i pericoli e provvedere alla loro eliminazione prima dell’inizio: prima di consegnare i luoghi all’appaltatore avrebbe dovuto chiudere il lucernaio posto sul camminamento in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall’alto.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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