Regola tecnica antincendio per scuole ed asili nido, in arrivo la proroga
Ok del Senato alla proroga di un anno (31 dicembre 2018) per l’adeguamento antincendio di scuole ed asili nido, entro il 2019 la messa a norma dei rifugi alpini.
Scuole, asili nido e rifugi alpini avranno più tempo per l’adeguamento antincendio: è stata, infatti, approvato al Senato l’emendamento 6. 4.
Si tratta di una modifica al disegno di legge 91/2018 (Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ) che proroga i termini entro cui gli edifici scolastici devono procedere per adeguarsi alla normativa antincendio.
In particolare, l’emendamento in esame aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018 (il cosiddetto Milleproroghe 2018), recante proroga di termini in materia di istruzione ed università:
- comma 3-bis: si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto
- comma 3-ter: si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti ad asilo nido, nei casi in cui a ciò non si sia già provveduto
Ricordiamo che il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, era scaduto il 31 dicembre 2017.
Il Milleproroghe interviene solo sul primo ciclo del piano di adeguamento definito dall’adeguamento ufficiale (decreto Min. Interno 16 luglio 2014 – tre passaggi temporali). Il primo step del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola (vedi articolo BibLus-net), ossia:
- i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni
- la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento
- l’organizzazione della gestione della sicurezza
- l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica
Per adeguare le scuole non a norma, oltre alla regola tecnica prescrittiva del 1992 si può scegliere di seguire la nuova normativa prestazionale del cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” (decreto del ministero dell’Interno del 3 agosto 2015), ossia la regola tecnica specifica per le scuole entrata nel nuovo impianto normativo con decreto del 7 agosto 2017.
Adeguamento antincendio rifugi alpini
Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto ed esistenti al 14 aprile 2014 arriva un’ulteriore proroga che sposta i termini del piano di adeguamento in due fasi, con la prima da completare entro il 2019 e la seconda entro il 31 dicembre 2021.
Rimaniamo in attesa della conversione in legge del dl 91/2018, il cui iter parlamentare riprenderà nei primi giorni di settembre.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“