ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI. Nuova Cat. 4-Bis per raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi in modalità semplificata

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Deliberazione n. 2 del 24 aprile 2018, ha istituito la nuova sottocategoria 4-bis, alla quale si possono iscrivere le imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in modalità semplificata.

Requisiti

L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo legate al trasporto dei rifiuti.

Le imprese inoltre devono:

A. Essere iscritte al Registro Imprese come imprese esercitanti l’attività di commercio all’ingresso di rottami metallici, con ATECO 46.77.10.

B. Essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 120/2014 all’Art. 10 Comma 2 Lettere a), b), c), d), g) e i), i quali prevedono che vengano rispettati i seguenti 6 punti:

1. Il Legale Rappresentante sia cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

2. Il Legale Rappresentante non sia in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3. Il Legale Rappresentante non abbia riportato condanna passata in giudicato;

4. L’Impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;

5. Non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

6. In sede di prima iscrizione, l’impresa non sia in stato di liquidazione o sia, comunque, soggetta ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

C. Avere la disponibilità di uno o al massimo due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata complessiva non superi le 3,5 tonnellate.

Rifiuti e quantità trasportabili

Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis possono raccogliere e trasportare fino a 400 tonnellate all’anno di rifiuti appartenenti ESCLUSIVAMENTE alle tipologie riportate nel seguente elenco:

CER – DESCRIZIONE

02 01 10 – Rifiuti metallici
12 01 01 – Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03 – Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21 – Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 – Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell’allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5/2/98
15 01 04 – Imballaggi metallici
17 04 01 – Rame, bronzo, ottone
17 04 02 – Alluminio
17 04 03 – Piombo
17 04 04 – Zinco
17 04 05 – Ferro e acciaio
17 04 06 – Stagno
17 04 07 – Metalli misti
17 04 11 – Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40 – Metalli
20 03 07 – Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

Iscrizione ed entrata in vigore

La sottocategoria 4-Bis è già ATTIVA, quindi chi volesse può già presentare la sua domanda di iscrizione.
L’iscrizione è subordinata al pagamento di un diritto annuale pari a 50,00€ e va rinnovata ogni 5 anni.

Esenzioni/semplificazioni

Alle Ditte che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis, in fase di iscrizione, NON verranno richiesti i seguenti requisiti:
• dimostrazione del numero minimo di personale;
• dimostrazione della capacità finanziaria;
• attestazione di idoneità dei veicoli;
• nomina del Responsabile Tecnico;
• presentazione delle garanzie finanziarie.

Inoltre tali imprese dovranno compilare un Formulario appositamente predisposto per tale attività e non avranno l’obbligo della compilazione del Registro di carico/scarico dei rifiuti.