Il DURC negativo comporta sempre la revoca dell’aggiudicazione?
Consiglio di Stato: il DURC negativo, anche se vi è l’impegno a regolarizzare la propria posizione, comporta sempre la revoca dell’eventuale aggiudicazione.
Le sentenza del Tar Lecce (n .1682/2017) e quella del Consiglio di Stato (n. 4039/2018) chiariscono che in caso di Durc negativo in corso di gara è inevitabile l’esclusione dell’impresa e il conseguente annullamento dell’aggiudicazione.
Il DURC deve avere esito positivo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva.
I fatti in breve
Una società presenta ricorso al Tar prima e al CdS poi, vedendoli entrambi respinti, a seguito dell’annullamento di una determinazione del 2017, con cui il Dirigente del Servizio “Ufficio Contratti” di un Comune revocava l’aggiudicazione in favore della società e la escludeva dalla procedura di gara per l’affidamento di servizi di raccolta e trasporti dei rifiuti urbani.
Occorre premettere che:
- il bando di gara era stato pubblicato nel gennaio 2016 e che nessun altra offerta era pervenuta nel termine fissato dal bando. La ditta in questione era quindi l’unica a concorrere;
- la “non regolarità” della posizione della società era dovuta per irregolare versamento di contributi ed accessori nei confronti dell’INPS;
- la società, in possesso di DURC regolare al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara ed al momento dell’aggiudicazione, riceveva la notifica da parte dell’INPS del preavviso di DURC negativo in data 30 marzo 2017, con nota riscontrata in data 1 aprile 2017; presentata istanza di rateizzazione; l’INPS rilasciava nuovamente DURC regolare con periodo di validità 27 aprile 2017.
Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, chiarisce che: “I commi 4, ultimo inciso, e 6 dell’art. 80 del dlgs 50/2016 vanno interpretati nel senso che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva.
La novità rispetto alle corrispondenti previsioni dell’art. 38, commi 1, lett. i) e comma 2, del dlgs 163/2006 è costituita da una maggiore ampiezza riconosciuta alla nozione di regolarità contributiva, dovendosi intendere per tale non solo l’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali dovuti, ma anche la formalizzazione dell’impegno al pagamento, purché intervenuti prima della scadenza del detto termine”.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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