Chiarimenti Art. 21 del T.U. sulla Sicurezza: si applica sia ai soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito per le associazioni dilettantistiche sia ai lavoratori autonomi
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 8/2014 in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha chiarito che qualora i soggetti siano titolari di un rapporto di lavoro volontario e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, nel quale è presente un’organizzazione con datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.
Il quesito – La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello in merito all’obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17, c. 1 lett a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle “associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell’ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a 7.500 euro”.
Chiarimenti preliminari – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro parte dalla definizione di “lavoratore” contenuto nell’art. 2, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, intesa come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Inoltre, viene chiarito che ai volontari che effettuano servizio civile e ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Risposta del ministero del Lavoro – Ciò detto, la Commissioni interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 21 del suddetto decreto legislativo, sia ai soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche sia ai lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.). Al riguardo il Ministero del Welfare evidenzia altresì che l’art. 3, c. 12-bis del T.U. sulla Sicurezza prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro “prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”. In ogni caso, conclude la Commissione interpelli, rimane fermo l’obbligo imposto al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato a operare nell’ambito delle attività di riferimento dell’associazione sportiva dilettantistica e che pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.
FONTE: Fiscal Focus