Direttore dei lavori e dell’esecuzione: pubblicato in Gazzetta il decreto

In vigore dal 30 maggio il Regolamento su funzioni e compiti del direttore dei lavori e dell’esecuzione. Nomina, requisiti e rapporti con altre figure.

Sarà in vigore dal 30 maggio 2018 il decreto sul direttore dei lavori e dell’esecuzione: è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (16 maggio 2018) il decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, recante

|| Approvazione delle linee guida sulle modalità’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. ||

A quasi 2 anni dall’avvio della consultazione da parte dell’Anac, si sblocca uno dei più attesi provvedimenti attuativi del Codice, dopo un faticosissimo iter che ha visto più passaggi.

Ricordiamo, che l’art. 111 del nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) prevede che con decreto del MIT, su proposta dell’Anac e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata, siano approvate le linee guida sulla direzione dei lavori pubblici.

Il provvedimento tiene, quindi, conto di quanto emerso da:

  • le osservazioni del Consiglio di Stato
  • il parere della Commissione Ambiente della Camera
  • il lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata

Il decreto del Mit entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il prossimo 30 maggio e, presumibilmente, il testo dovrebbe iniziare ad essere applicato ai contratti di appalto stipulati in dipendenza di bandi pubblicati successivamente a tale data.

Contenuti del decreto

Il provvedimento ha lo scopo di individuare le modalità e la tipologia di atti mediante i quali il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate dall’articolo 101, comma 3, del Codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. In particolare, le linee guida spingono decisamente verso l’adozione di strumenti elettronici (piattaforme digitali) nella contabilità dei lavori, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni.

Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

La struttura del decreto

Il decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, conformato quale “regolamento ministeriale”, è stato strutturato percorrendo la suddivisione originaria. Esso incorpora le linee guida, trasformate in articolato, in ossequio alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.

Il decreto recepisce anche le osservazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle “disposizioni comuni”.

In definitiva, la struttura del decreto diventa la seguente:

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. l. Definizioni

TITOLO II – IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I – PROFILI GENERALI

Art. 2. Incompatibilità
Art. 3. Rapporti con altre figure
Art. 4. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
Art. 5. Il coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione lavori

Capo II – FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 6. Attestazione dello stato dei luoghi
Art. 7. La consegna dei lavori

Capo III- FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 8. Accettazione dei materiali
Art. 9. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
Art. 10. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 11. Contestazioni e riserve
Art. 12. Sospensione dei lavori
Art. 13. Gestione dei sinistri
Art. 14. Funzioni e compiti al termine dei lavori

Capo IV- CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 15. Attività di controllo amministrativo contabile
Art. 16. I documenti contabili
Art. 17. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

TITOLO III- IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I – PROFILI GENERALI

Art. 18. Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP
Art. 19. Incompatibilità
Art. 20. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo

Capo II – FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 21. L ‘attività di controllo
Art. 22. Avvio dell’esecuzione del contratto
Art. 23. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
Art. 24. Contestazioni e riserve
Art. 25. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 26. Sospensione de li’ esecuzione
Art. 27. Gestione dei sinistri
Art. 28. Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto
Art. 29. Il controllo amministrativo-contabile

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30. Abrogazioni
Art. 31. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 32. Entrata in vigore

Direttore dei lavori, la nomina

Scompaiono dalla versione definitiva approdata in Gazzetta ufficiale le regole per la nomina del direttore dei lavori, che resta quindi disciplinata dalle norme del Codice Appalti. Pertanto, la disposizione di riferimento è l’art. 111, comma 1, del dlgs n. 50/2016, secondo cui la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata nell’ordine a:

  • altre PA
  • progettista incaricato
  • altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione

In quest’ultimo caso, il conferimento dell’incarico deve avvenire dunque secondo le modalità indicate dall’art. 31, comma 8, del Codice: ossia con gara pubblica o affidamento diretto se l’incarico è di importo pari o inferiore a 40.000 euro.

Direttore dei lavori, i requisiti

Anche per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dal direttore dei lavori vale quanto disposto dall’art.24, comma 5 del Codice secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti:

  • iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali
  • in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016
  • in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016

Direttore dei lavori, i rapporti con le altre figure

Come previsto dall’art. 101, comma 1, del Codice, l’interlocutore principale del direttore dei lavori, sul versante pubblico, è il RUP, responsabile unico del procedimento.

In particolare, il direttore dei lavori riceve dal Rup le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.

L’art. 2 del decreto ministeriale disciplina poi in via ulteriore i rapporti con tale soggetto e con le altre figure che entrano in gioco durante la fase esecutiva del contratto.

In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, il decreto chiarisce che resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Infine, prevede che laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori.

Ordini di servizio

Riguardo agli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, l’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto fornisce la definizione di ordine di servizio: l’atto attraverso il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni.

L’art. 2 conferma, inoltre, che il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di servizio, i quali dovranno essere comunicati al Rup e annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all’ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità.

In attesa che le amministrazioni si dotino dei necessari strumenti informatici, gli ordini di servizio dovranno essere formulati e resi in forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall’appaltatore per avvenuta conoscenza.

Resta fermo in ogni caso che l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve, la cui disciplina sarà affidata alle stazioni appaltanti (art. 9).

Direttore dell’esecuzione

Il Titolo III riguarda le attività del direttore dell’esecuzione, ossia:

  • i rapporti con il RUP
  •  gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
  • l’attività di controllo
  • l’avvio dell’esecuzione del contratto
  • la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
  • contestazioni e riserve
  • variazioni e varianti contrattuali
  • la sospensione dell’esecuzione
  • la gestione dei sinistri

Seguono le indicazioni su funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto e sul controllo amministrativo-contabile.

Articoli abrogati

Il Titolo IV abroga:

  • gli articoli da 178 a 210 del dpr 207 del 5 ottobre 2010, il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti
  • gli articoli da 147 a 177 relativi all’esecuzione dei lavori
  • gli articoli  da 211 a 214 relativi alla tenuta della contabilità (già abrogati dal Codice Appalti nel 2016)

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it