Esenzione IMU per terreni agricoli

L’esenzione IMU per terreni agricoli vale anche per coltivatori diretti e imprenditori agricoli in pensione. Lo ha chiarito il Mef.

L’esenzione IMU prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il chiarimento arriva dal dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df del primo marzo 2018.

IMU per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

  • possesso del fondo
  • persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo
  • qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (ex articolo 1, Dlgs 99/2004)
  • iscrizione nella previdenza agricola.

Quesito su IMU e risposte del dipartimento Finanze

Sono pervenuti al dipartimento delle Finanze alcuni quesiti relativi alla compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale e l’eventuale conseguente esonero dal pagamento IMU sui terreni agricoli posseduti dal pensionato.

Il dipartimento delle Finanze ricorda innanzitutto le definizioni di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale:

  • è coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con il lavoro proprio o della sua famiglia, sempreché la sua forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo (cfr articolo 1647 c.c e articolo 2, legge 9/1963)
  • è imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole indicate dall’articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle stesse attività almeno 50% del proprio reddito globale da lavoro. A tal fine, dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo (articolo 1, comma 1, Dlgs. 99/2004).

Da queste definizioni e dalla lettura sistematica della disciplina legislativa è possibile ricavare, innanzitutto, che non è richiesto che coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Inoltre, il legislatore ha previsto per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali l’obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza.

La valutazione dell’abitualità e prevalenza deve essere effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa. La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non fa venire meno l’obbligo di iscrizione. Del resto, la normativa previdenziale prevede che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa.

Inoltre, con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali, la risoluzione ricorda che la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato si evince chiaramente dalla circostanza che dal calcolo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della relativa qualifica sono escluse, tra l’altro, le pensioni di ogni genere. Ne consegue che la qualifica di Iap può essere riconosciuta anche a un soggetto già in pensione.

In conclusione, anche i coltivatori diretti e imprenditori agricoli pensionati non devono pagare l’IMU sui terreni agricoli.

FONTE “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it