Formazione Attrezzature di Lavoro: obbligo di aggiornamento entro il 12 marzo 2018
Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni all’uso di attrezzature di lavoro, sancito al comma 5 dell’art. 73 del D. Lgs n. 81/08, e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Ciò conseguentemente all’emanazione dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sui percorsi formativi per RSPP e ASPP, che ha modificato il punto 9.2 dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, chiarendo che gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1, lettera a), hanno una validità di 5 anni dal 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell’accordo attrezzature).
Pertanto, per ciascuna abilitazione conseguita, i datori di lavoro devono far frequentare ai propri operatori un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, entro il 12 marzo 2018.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo del 22/2/2012 sono le seguenti:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori “muletti”
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo.