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ULSS Treviso – Una check-list con tutta la documentazione per essere in regola in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

ULSS TrevisoUna lista di controllo per verificare la presenza dei principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso. Focus sulla documentazione relativa a valutazioni dei rischi, certificazioni e autorizzazioni.

L’art. 25 del D.Lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito non solo l’elenco dei controlli di loro pertinenza cui sono assoggettate le imprese ma anche gli obblighi e gli adempimenti, inerenti a queste attività di controllo. Obblighi e adempimenti che le imprese sono tenute a rispettare per poter ottemperare correttamente alle varie disposizioni normative.
Con riferimento diretto a questo articolo l’Azienda ULSS 9 di Treviso riporta sul suo sito un link con indicazioni non solo sulle tipologie di controllo, sugli obblighi e sugli adempimenti, ma anche sulla documentazione relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Attraverso il documento “CHECK LIST 1 – Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro”, elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL – Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, si vuole garantire alle imprese “la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa”. E la check list è predisposta nello spirito “dell’intesa sulle linee guida in materia di controlli emanata dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 in ottemperanza all’art. 14 comma 5 del D.L. 9-febbraio-2012 convertito dalla legge 4-aprile-2012 n° 35”.
Se la check list elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso, dalla lista “sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL”.
Per altri documenti, presenti nel sito, “sono/saranno indicate le modalità di effettuazione dei controlli e le richieste di documentazione effettuate di routine durante i controlli ispettivi”.
Inoltre il contenuto di questa check list riguarda tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati.
A questo proposito si ricorda che ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano comunque le previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08.
Di seguito riportiamo alcune indicazioni del documento in merito alla valutazione dei rischi.
Riguardo al documento di valutazione dei rischi, corredato dalle relazioni tecniche elencate nella check list, si ricorda che “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate. Il numero di addetti è riferito all’unità locale oggetto della valutazione”.
Il documento include “le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento” e si sottolinea che la valutazione dei rischi “deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità”.
Ricordiamo che con le recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 dovute alla legge di conversione n. 98/2013 sarà possibile valutare tutti i rischi utilizzando anche un modello ministeriale previsto dall’articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali che, in realtà, devono ancora essere individuate da un prossimo decreto.
La check list si sofferma poi su:
Valutazione stress lavoro correlato;
Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza: “obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell’esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi”;
Valutazione di tutti gli agenti fisici (incluso microclima e atmosfere iperbariche): “obbligatoria quando le lavorazioni comportano esposizione ad agenti fisici”;
Misura del livello di esposizione a rumore: “la misura è obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA);
Misura del livello di esposizione a vibrazioni: “obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate”;
Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici: “è obbligatorio misurare o calcolare se viene superato il limite di esposizione quando dalla valutazione emerge il superamento del livello di azione indicato dall’art. 208. Entra in vigore dal 31/10/2013 (art. 306, comma 3 del Dlgs 81/08 e Direttiva 2012/11/UE)”;
Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche: “è obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato necessario”;
Valutazione dell’esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti: “obbligatoria nelle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione (es. RADON). Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall’inizio attività”;
Valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti: “obbligatoria in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti. La funzione di organo di vigilanza delle ASL è limitata alle macchine radiogene”;
Valutazione preliminare degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza: “obbligatoria quando sono presenti agenti chimici. Devono essere valutati tutti gli agenti chimici presenti (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione e pulizia. La valutazione di rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza deve essere riservata ai casi in cui non sono presenti agenti chimici o sono presenti in condizioni tali da far ritenere che il rischio sia ‘come se non ci fossero’. Se gli agenti chimici vengono usati o si sviluppano nelle lavorazioni, è più prudente valutarli dettagliatamente come non irrilevanti ed attuare le misure di protezione idonee”.
Ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi dovuti agli agenti chimici: “obbligatoria quando la valutazione preliminare non è sufficiente. Valutare anche gli effetti dell’esposizione cumulativa e dell’esposizione contemporanea ad agenti di altra natura (es. rumore). Analizzare le circostanze in cui viene svolto il lavoro in relazione al livello, modo, durata di esposizione, via di esposizione (cutanea, aerea etc.) e alle caratteristiche pericolose degli agenti”;
Misura dell’esposizione ad agenti chimici: “obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione. Il senso della misura (o dell’eventuale uso di algoritmo) non è tanto quello di fare la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza”.
Altre forme di valutazioni dei rischi, certificazioni e autorizzazioni analizzate nella check list:
– Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti da agenti chimici per l’ambiente interno ed esterno (che non rientrano in direttiva Seveso);
– Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni;
– Valutazione dell’esposizione ad amianto con eventuale misura dell’esposizione;
– Valutazione della movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi i movimenti ripetuti);
– Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni;
– Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici;
– Autorizzazione all’uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute;
– Verbale della riunione periodica sulla sicurezza;
– Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
– Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto. Designazione del responsabile;
– Attestazione presentazione della SCIA ai VV.F. Certificato Prevenzione Incendi (cat. C).
L’indice della check list:
1. valutazione dei rischi, certificati, autorizzazioni
2. sistemi di gestione della sicurezza
3. designazioni, nomine e deleghe delle figure aziendali della sicurezza
4. informazione, formazione, addestramento
5. registro degli infortuni
6. sorveglianza sanitaria e rapporti con il medico competente
7. attrezzature macchine e impianti
8. dispositivi individuali di protezione
9. gestione delle emergenze
10. cantieri temporanei e mobili
11. registri e comunicazioni varie
FONTE: puntosicuro.it
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