Cartello di cantiere: cosa succede in caso di mancata esposizione?
Cartello di cantiere: la Cassazione chiarisce che il rilascio del permesso di costruire, a prescindere dall’effettiva necessità del titolo, presuppone l’obbligo di esposizione.
Un Comune conveniva in giudizio il proprietario di un immobile per aver omesso di apporre il cartello di cantiere contenente il richiamo al permesso di costruire e le altre notizie prescritte dal regolamento edilizio comunale.
I lavori in oggetto riguardavano il ripristino di una strada già esistente e la demolizione di un rudere.
Il Tribunale di Pesaro aveva condannato il convenuto alla pena di 2 mesi di reclusione e 10.000,00 euro di ammenda.
Successivamente la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado.
Il reato imputato è la violazione dell’art. 44 c. 1/a del dpr 380/2001, secondo cui è prevista l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire, e degli artt. 110, 481, cod. penale.
Contro la sentenza di appello viene proposto ricorso in Cassazione dal proprietario del rudere.
Sentenza di Cassazione
La Cassazione con la sentenza n. 48178/2017 si esprime sul ricorso presentato.
Il ricorrente obietta che i lavori soggetti a permesso di costruire (demolizione del rudere) non fossero ancora iniziati e che il ripristino della strada di accesso costituisse intervento edilizio cd. libero.
Ricordiamo che secondo l’art. 20 comma 6 del testo unico dell’edilizia gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
Inoltre l‘art. 27 c. 4 del dpr 380/2001 prevede che :
gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Gli Ermellini ritengono che “la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all’altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano stati autorizzati dall’autorità competente; il che non è poco ai fini della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione“. Tant’è, che anche l’esposizione, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all’interno del cantiere viola il precetto penale.
Inoltre il fatto costitutivo dell’obbligo di esposizione è il rilascio del permesso, a prescindere da ogni ulteriore considerazione (anche postuma) sulla effettiva necessità del titolo. È sufficiente osservare che la valutazione (anche solo a fini classificatori) del tipo di intervento realizzato presuppone comunque l’esercizio di quel controllo che l’esposizione del cartello intende agevolare.
Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso presentato, confermando la condanna per il proprietario del rudere.
Cartello di cantiere: contenuti
L‘art. 90, comma 7 del dlgs 81/2008 prevede che: il committente o il responsabile dei lavori comunichi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Il cartello di cantiere da installare in prossimità dell’accesso al cantiere, per lavori privati, deve contenere le seguenti indicazioni:
- la tipologia di opere da realizzare
- l’importo delle opere da realizzare
- le modalità di realizzazione
- gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire
- la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale)
- l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale)
- le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici)
- il nome del progettista architettonico
- il nome del progettista delle strutture
- il nome del progettista degli impianti
- il nome del direttore dei lavori
- il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere
- il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza)
- il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza)
- il nome del direttore di cantiere
- il nome del collaudatore
- i responsabili delle imprese subappaltatrici
In caso di lavori pubblici devono essere riportate anche le seguenti informazioni:
- la durata dei lavori
- la scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza
- le categorie di lavoro eseguite
- il ribasso d’asta
- il responsabile del procedimento
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“