Regolamento europeo DPI, un anno di tempo per adeguarsi alle nuove regole

In Gazzetta la legge che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento europeo DPI (dispositivi di protezione individuale) entro il 21 novembre 2018.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 la legge 25 ottobre 2017, n. 163, contenente la

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.

La legge delega il Governo ad adottare entro il 21 novembre 2018 uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI, dispositivi di protezione individuale.

Il provvedimento abroga la direttiva 89/686/CEE e definisce nuove norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea.

L’obiettivo è di assicurare che i DPI immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti e che offrano un livello elevato di protezione degli utilizzatori e garantiscano, inoltre, il funzionamento del mercato interno.

Criteri specifici

Con l’approvazione della nuova legge il Governo dovrà adottare, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • aggiornamento delle disposizioni del dlgs 475/1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni
  • salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti
  • individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425
  • fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99
  • previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
  • previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425
  • abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1

Inoltre, il Governo è delegato ad adottare, sempre entro 12 mesi, con uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, abrogando la direttiva 2009/142/CE.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it