Registro infortuni. Quali conseguenze in caso di mancata vidimazione?
Il registro infortuni va vidimato presso l’ASL competente per territorio.
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 9/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che in caso di mancata vidimazione del registro infortuni il datore di lavoro sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 1 milioni di lire fino a 6 milioni di lire (art. 89, c. 3, del D.Lgs. n. 626/1994).
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Registro infortuni – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare parte dall’art. 53, c. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che “fino a i sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
Risposta del MLPS – Ciò detto, la Commissione interpelli per la salute e sicurezza sul lavoro ritiene che – in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema informativo nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Tale registro, inoltre, deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro. Infine, si rammenta che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, c. 3 del D.Lgs. n. 626/1994.
FONTE: fiscal-focus.info