Responsabilità dell’appaltatore: quando il committente può annullare il contratto
Responsabilità dell’appaltatore: per la Cassazione un contratto d’appalto può essere risolto in caso di mancato controllo e correzione di eventuali errori progettuali.
Un Comune aveva appaltato ad un’impresa i lavori di pavimentazione e arredo di una piazza cittadina.
A due settimane dalla data di ultimazione dei lavori pattuita, il Comune risolveva il contratto per inadempimenti e ritardi dell’appaltatore (era stato eseguito soltanto il 30 % dei lavori previsti).
L’impresa si rivolgeva al Tribunale di Venezia contro la risoluzione del contratto da parte del Comune committente, ma il giudice di primo grado respingeva le domande formulate dalla medesima società nei confronti del Comune.
Successivamente anche la Corte di Appello respingeva il gravame.
Avverso quest’ultima sentenza l’impresa proponeva ricorso per Cassazione.
Sentenza Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25629, si esprime sul ricorso presentato dall’impresa appaltatrice.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare il fatto che l’equilibrio contrattuale fosse stato pregiudicato da comportamenti, omissioni, circostanze non addebitabili all’impresa, suscettibili di giustificare il ritardo nell’esecuzione dei lavori.
Secondo gli Ermellini, l’appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
L’appaltatore, quand’anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nell’eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali.
Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’impresa appaltatrice confermando la risoluzione del contratto.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“