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Infortuni sul lavoro: dal 12 ottobre segnalazione INAIL anche per un giorno

A partire dal 12 ottobre 2017, entra in vigore l’obbligo di comunicare all’Inail  gli infortuni  dei lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio (c.d. infortunio breve). Precedentemente erano da comunicare ai soli fini assicurativi gli eventi con prognosi oltre i tre giorni e nulla è cambiato in merito a tali denunce (ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965).

La nuova comunicazione dovrà essere effettuata per via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medito utilizzando il modulo unificato “denuncia/comunicazione di infortunio” attualmente in vigore, salvo diversa comunicazione da parte dell’Istituto e salvo che per i lavoratori dell’agricoltura, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura e i datori di lavoro privati cittadini per i quali non è attivo il servizio di trasmissione telematica.

Resta invariato il termine di 5 giorni, dalla ricezione del certificato medico, entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare, sempre per via telematica, la denuncia all’Inail delle malattie professionali.

Per chi non assolverà all’obbligo di comunicazione della denuncia telematica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per l’omessa o ritardata comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno (comunicazione a fini statistici).
La sanzione va da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), in riferimento agli infortuni di durata superiore ai tre giorni (comunicazione a fini assicurativi).

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