Rifiuti o sottoprodotti? I chiarimenti arrivano dalla Cassazione

La certezza oggettiva del riutilizzo è condizione necessaria affinché i materiali siano considerati sottoprodotti e non rifiuti: lo ha chiarito la Corte di Cassazione.

La mancanza di certezza iniziale di disfarsi dei rifiuti da demolizione o di un loro riutilizzo, impedisce che possano essere qualificati come sottoprodotti e non rifiuti ed essere, quindi, esclusi dall’applicazione della relativa disciplina.

Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13 settembre 2017, n. 41607.

Il fatto

Il caso esaminato riguarda il ricorso in appello avanzato dall’amministratore unico di una società che aveva effettuato la raccolta e il deposito, all’interno di un’area privata recintata, di cumuli di rifiuti costituiti da macerie edili, guaine bituminose, spezzoni di legno, rifiuti plastici, ecc.

A seguito del reclamo di un residente, che aveva denunziato la presenza di una vera e propria discarica, scattava la condanna da parte del Tribunale di Milano alla pena di 2.000 euro di ammenda, dichiarando l’amministratore colpevole del reato di gestione illecita dei rifiuti (art. 256 del dlgs 152/2006).

Trattandosi di sentenza inappellabile, l’impugnazione veniva trasmessa alla Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento dell’ammenda.

Sentenza Cassazione

Gli Ermellini hanno evidenziato che il materiale temporaneamente depositato presso il cantiere in attesa di un loro eventuale, e quindi non certo, riutilizzo è di per sé la prova dell’incertezza iniziale sul loro riutilizzo, prima ancora della loro produzione.

Pertanto tali materiali devono essere qualificati quali rifiuti e non sottoprodotti.

Vengono, infatti, definiti sottoprodotti e non rifiuti:

quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (art. 183 dlgs 152/2006, versione originaria).

La certezza oggettiva del riutilizzo esclude a monte l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza; inoltre concorre provare, con le ulteriori condizioni previste, l’inapplicabilità della normativa sui rifiuti.

Art. 256 del dlgs 152/2006

In riferimento al reato di gestione illecita dei rifiuti (art. 256 del dlgs 152/2006) i giudici hanno chiarito che si tratta di un illecito che può essere commesso da chiunque svolge attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate.

Pertanto, confermando l’orientamento giurisprudenziale, per poter configurarsi tale reato non è rilevante la qualifica soggettiva di chi lo commette, bensì l‘attività svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it