Sentenza Cassazione su mancata verifica estintori in ufficio comunale
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE – SEZIONE IV – 09/11/2016, N. 46897
Ritenuto in fatto
1. B.R. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con cui lo stesso è stato condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, comma 5, lett. c) del d. Igs. n. 81 del 2008 per non avere, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del comune di Succivo, adottato misure idonee per prevenire gli incendi all’interno della scuola elementare De Amicis atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l’impianto idrico non era funzionante.
Rileva che a norma del d. Igs. n. 195 del 2003 nonché del d.m.n. n. 292 del 1996 il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione è individuato nei capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali sì che erroneamente il responsabile sarebbe stato individuato nella specie nell’imputato quale dirigente dell’area tecnica del Comune. Inoltre l’imputato ha formalmente cessato le funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico in data 30/06/2009 essendo l’accertamento avvenuto successivamente a tale data, ovvero il 13/10/2009. Lamenta poi che la sentenza non ha analizzato adeguatamente il contributo delle fonti dichiarative avendo acriticamente recepito il contenuto delle deposizioni dei testimoni Pu. e Pa.; né la sentenza ha spiegato le ragioni per cui si è ritenuta irrilevante la documentazione citata dal teste Pa. . Infine nessuna motivazione puntuale sarebbe stata data in relazione all’elemento psicologico del reato.
2. Sotto un secondo profilo lamenta l’incompetenza funzionale del giudice, essendo stato istituito solo a far data dal 13/09/2013 con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 il Tribunale di Napoli Nord, mentre per i fatti anteriori doveva ritenersi competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non il neo istituito Tribunale di Napoli Nord.
3. Infine, con un terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena giacché il giudice avrebbe dovuto dar conto degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione nonostante l’ottimo comportamento processuale dell’imputato e la presenza di un fatto di modestissima entità, nonché in relazione all’irrogazione di una sanzione senza indicazione in maniera analitica degli elementi di cui all’art. 133 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. L’assunto, proposto con il primo motivo, secondo cui la responsabilità in ordine alla scurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, è manifestamente infondato.
L’art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Sicché, correttamente, tenuto conto anche del contenuto del d.m. del 26/08/1992, la sentenza impugnata ha spiegato che nell’ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo “strutturale ed impiantistico”, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente “gestionale” ed organizzativo spettanti invece all’amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell’impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell’imputato, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune di Succivo.
La sentenza ha anche logicamente escluso che il fatto che il decreto del Sindaco n. 3 del 2009 prevedesse la cessazione di detta veste possa avere avuto rilievo scriminante giacché, da un lato, l’accertamento svolto dai vigili del fuoco, seppure avvenuto nell’ottobre del 2009, aveva appurato una carenza da tempo sussistente in ragione del mancato assolvimento dei compiti di legge già a far data dall’anno 2005, e, dall’altro, il dirigente scolastico Pa., esaminato quale teste, aveva affermato di avere continuato ad avere come proprio referente in ordine al profilo della sicurezza nella scuola l’imputato sino al gennaio del 2010.
Quanto alle altre doglianze lamentate con il ricorso in ordine alla pretesa ricezione acritica delle dichiarazioni dei testi Pu. e Pa. e in ordine al profilo dell’elemento soggettivo, ne va constatata l’assoluta genericità.
5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: anche a prescindere dalla inammissibile proposizione della eccezione di incompetenza territoriale per la prima volta dinanzi a questa Corte, viene comunque lamentata la illegittima trattazione del processo ad opera del Tribunale di Napoli Nord quando invece, nella specie, è pacifico che il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capuavetere, dallo stesso ricorrente indicato come ufficio competente.
6. Infine il terzo motivo è manifestamente infondato: premesso che le attenuanti generiche sono state riconosciute, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella loro massima estensione, va poi ricordato, quanto alla determinazione della pena, che ove, come nella specie, per la violazione ascritta sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali egli applichi la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, tale motivazione ben potendo esaurirsi nell’accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente ( Sez. 3, n. del 18/06/20015, Di santo, Rv. Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv. 201495; vedi anche Sez.1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245335).
7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente, da un lato, preclusione della possibilità di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), e, dall’altro, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.