Resta obbligatorio il Registro Infortuni
Risponde il Ministero del lavoro nell’interpello n. 6 pubblicato il 27 marzo scorso presentato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
Si dovrà continuare a far uso del registro infortuni e dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Lo prevede l’art. 53, c. 6 del TU 81/08 che ne impone l’obbligo “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale” indicato dall’art. 8.
Il registro:
- deve essere redatto conformemente al modello approvato con Dm 12 settembre 1958 (modificato con Dm 5 dicembre 1996);
- deve essere vidimato presso l’Asl competente*;
- deve essere conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro**.
L’infortunio va registrato se supera almeno un giorno. In caso di smarrimento del registro la ditta deve produrre una dichiarazione sostitutiva e provvedere alla vidimazione di un nuovo registro. Il registro può essere vidimato anche per posta.
Per gli inadempimenti (mancata tenuta o mancata vidimazione) si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, c. 3 del DLgs 626/1994.
* Vi sono alcune Regioni, come la Campania, che hanno sospeso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per le aziende operanti nel territorio locale.
** Per le aziende con più unità operative si deve tenere un registro presso la sede principale o l’unità produttiva principale.
Per le aziende che svolgono fuori della propria sede più attività il registro:
- va conservato presso la sede legale dell’azienda, se ubicata nella stessa provincia
- presso una delle sedi temporanee se l’azienda ha sede fuori del territorio provinciale.
FONTE: quotidianosicurezza.it
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