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Preventivo e titoli posseduti dai professionisti, dal 29 agosto è obbligatorio fornirli in forma scritta o digitale

Obbligatorietà del preventivo scritto per prestazione professionale ed indicazione dei titoli posseduti: in vigore le novità della legge per la concorrenza.

Dal 29 agosto scorso sono in vigore le nuove norme della legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124).

Tra le novità introdotte, l’obbligo per i professionisti iscritti ad ordini e collegi di presentare, al momento del conferimento dell’incarico, il preventivo in forma scritta o digitale e di comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Un primo tentativo di inserire l’obbligo del preventivo era già stato fatto dal dl 1/2012, nel quale il preventivo per le prestazione fornite da professionisti era stato introdotto ma non sempre per obbligo.

Pertanto, la legge interviene in modifica all’art. 9 comma 4 del dl 1/2012: in riferimento alla misura del compenso che è resa previamente nota al cliente, sono inserite le parole obbligatoriamente, in forma scritta o digitale.

Contenuti del preventivo professionisti

Per tutte le “professioni regolamentate” dal 29 agosto 2017 è scattato, quindi, l’obbligo del preventivo in forma scritta o digitale.

Il preventivo deve contenere non soltanto l’importo del compenso per la prestazione professionale, ma tutte le voci di costo e le informazioni relative alle proprie competenze professionali.

Ecco nel dettaglio le informazioni che i professionisti dovranno fornire ai propri clienti in ogni preventivo:

  • il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale
  • il grado di complessità dell’incarico
  • gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell’incarico (il preventivo elencherà nel dettaglio spese, oneri e contributi collegati alla prestazione del professionista che, in linea di massima, dovranno essere sostenuti e addebitati al cliente per tutto il periodo di consulenza)
  • gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale

Titoli e specializzazioni dei professionisti

I professionisti iscritti a ordini e collegi dovranno comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, in modo da assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza. Il dpr 137/2012 prevedeva soltanto la facoltà di indicare titoli e specializzazioni.

FONTE: BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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