Cassazione Penale n. 38531 – Ribaltamento dell’autogrù e decesso di un lavoratore. Nessun comportamento abnorme se c’è inosservanza di norme cautelari da parte del DL
Fatto:
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2009, appellata dagli imputati tra cui l’odierno ricorrente, rideterminava la pena inflitta al L., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, nella misura di mesi dieci di reclusione. Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 113, 589 c.p. per aver, nella sua qualità di datore di lavoro, cagionato per colpa il decesso del lavoratore B.B. che era intento allo spostamento di travi in ferro con l’ausilio dell’autogrù MSI-1768, quando il predetto automezzo si ribaltava schiacciandolo. All’odierno ricorrente, in particolare era stato contestata oltre la colpa generica, quella specifica stante la violazione delle seguenti norme antinfortunistiche: art. 35 comma 1, in relazione all’art. 36 comma 8 bis D.Lvo 626/94, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della saluto, degli stessi – nella specie mettendo a disposizione del lavoratore B.B. l’AUTOGRU MSI-1768, sprovvista di dispositivi atti ad evitare i rischi derivanti dal pericolo di ribaltamento;
art 35 comma 4 ter lett d) DLvo 626/1994, per non aver provveduto affinché tutte le operazioni di sollevamento dei carichi mediante mezzi di sollevamento- nella specie mediante l’autogrù sopramenzionata- fossero correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; art 8 D.P.R 547/55, per non aver provveduto a segnalale adeguatamente gli ostacoli nelle zone di lavoro e di transito al fine di evitare situazioni di pericolo per i lavoratori ed i veicoli in transito- nella specie omettendo di segnalare adeguatamente le travi giacenti sul piazzale, luogo di lavoro;
art 172 d.p.r. 547/55, per non aver munito i ganci per gli apparecchi di sollevamento di dispostivi di chiusura dell’imbocco tali da impedire lo sganciamento degli organi di presa.
2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il L. deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare deduce che la fattispecie in esame non offre la possibilità di ricostruire la dinamica dei fatti in assenza di testimoni oculari e l’erroneità e contraddittorietà della ricostruzione operata dai giudici di merito; che il comportamento del lavoratore – che non si era avvalso della collaborazione dei colleghi ed aveva intrapreso la movimentazione delle travi in un momento di pausa dal lavoro- era da ritenersi abnorme e addirittura inspiegabile e quindi idoneo ad interrompere il nesso causale; che il reato era comunque da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, tenuto conto della data di consumazione.
Diritto:
3. Va premesso che il reato contestato al L. non è da ritenersi prescritto, né lo era, sì come sostenuto dal ricorrente all’epoca della impugnata sentenza. Il reato viene contestato come commesso il 20.10.2003. Al tempo l’art. 589 cod. pen. constava di tre commi. Nel primo era descritta l’ipotesi ‘base’, caratterizzata dal cagionare la morte di una persona; la pena prevista era quella della reclusione da sei mesi a cinque anni. Il secondo comma prevedeva un inasprimento del trattamento sanzionatorio, limitato al minimo edittale (la pena, infatti, si elevava al minimo di un anno di reclusione, fermo il massimo di cinque anni), se il fatto era commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il terzo comma considerava l’ipotesi della morte di più persone e quella delle morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, definendo la pena per il concorso formale di reati che così veniva a profilarsi. Con l’art. 2 della legge 21.2.2006, n. 102 si intervenne, per quel che qui occupa, sul secondo comma dell’art. 589 cod. pen., elevando la pena minima prevista per il caso che il fatto fosse commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; tale pena venne fissata in due anni di reclusione, ancora fermo il massimo di cinque anni di reclusione. Con l’art. 1 d.l. n. 23.5.2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, si elevò invece la pena massima prevista dal secondo comma dell’art. 589 cod. pen., fissandola in sette anni di reclusione. Inoltre, si introdusse un ulteriore comma dopo il secondo, con il quale si articolò l’aggravante incentrata sulla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, prevedendo la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lett. c) Cod. str.; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con tecnica normativa non esemplare (si era contestualmente introdotto un nuovo terzo comma), il menzionato comma 1 del d.l. n. 92/2008 stabilì che la pena prevista dal terzo comma dell’art. 589 cod. pen. (quello originario, disciplinante il concorso formale di morti e di lesioni) divenisse, nella sua espressione massima, di quindici anni di reclusione. In sede di conversione si introdusse al l’art. 1 del d.l. un comma c-bis), con il quale si ripristinò la correttezza dei rinvìi previsti dall’art. 157 cod. pen., nel frattempo modificato dalla legge n. 251/2005, e che presentava il seguente tenore: “all’articolo 157, sesto comma, le parole: “589, secondo e terzo comma”, sono sostituite dalle seguenti: “589, secondo, terzo e quarto comma”. Per effetto della successione degli interventi sin qui rammentati l’art. 589 cod. pen. consta dall’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008 di quattro commi. Ai limitati fini della presente trattazione basta ripetere che il primo comma stabilisce che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, mentre il secondo comma prevede che se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Sin qui gli interventi del legislatore sulle comminatorie edittali. In parallelo si sono registrate le note modifiche in materia di prescrizione. Il primo termine di riferimento é ovviamente la legge n. 251/2005 (cd. ex Cirielli), che nel contesto di una articolata disciplina da un canto ha riscritto l’art. 157 cod. pen. ponendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Dall’altro – limitando per ora la ricognizione a quel che più rileva – la novella ha inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei “termini di cui ai commi che precedono … per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma,…” cod. pen. (così l’originario comma 5 del novellato art. 157 cod. pen., come visto modificato dall’art. 1 del di. 92/2008, che ha inserito il richiamo del quarto comma dell’art. 589 cod. pen., che si legge nel testo oggi vigente). Non é inutile segnalare che alla data dell’8.12.2005, di entrata in vigore della legge cd. ex Cirielli, l’art. 589 cod. pen. constava ancora di tre commi e che l’ipotesi aggravata dalla violazione delle norme prevenzionistiche era prevista dal comma.
Così delineato un primo quadro normativo cui fare riferimento, si può passare a considerare che al tempo in cui venne commesso il reato ascritto la pena massima prevista per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme prevenzionistiche era quella di cinque anni di reclusione. Come noto, il succedersi di differenti discipline della prescrizione impone di ricercare ed applicare quella più favorevole al reo, tenendo ben presente il divieto di realizzare soluzioni combinatorie (ex multis, Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013 – dep. 19/02/2013, Pg in proc. Capece, Rv. 255103). Orbene, secondo la disciplina della prescrizione vigente al 29.9.2004, l’estinzione del reato di cui ci si occupa si determinava in dieci anni, trattandosi di delitto per cui la legge stabiliva la reclusione non inferiore a cinque anni; dovendosi considerare, per determinare il tempo necessario a prescrivere, il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (assenti nella contestazione elevata agli imputati). Le regole sulla interruzione del termine di prescrizione conducevano poi a individuare in quindici anni il termine massimo di prescrizione. Nel nuovo regime instaurato dalla legge n. 251/2005 – la cui applicazione al caso in esame non viene esclusa dallo stato del procedimento (cfr. art. 6) – il termine di prescrizione per reati che prevedono la pena massima di cinque anni di reclusione – come quello contestato agli imputati – non é quello corrispondente al massimo della pena prevista bensì quello fissato in via sussidiaria dal legislatore con valenza generale, pari ad anni sei di reclusione. Tuttavia per il reato previsto dall’art. 589, co. 2 cod. pen. tale termine é raddoppiato, secondo la previsione del comma 6 dell’art. 157 cod. pen. Qui si pone una prima puntualizzazione. La regola del raddoppio attiene al regime della prescrizione e non certo a quella del reato di omicidio colposo aggravato ai sensi del comma 2 dell’art. 589 cod. pen. Sicché non si pone neppure il dubbio se questa regola possa applicarsi o meno ad un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 251/2005. La questione della lex mitior si pone nei diversi termini del raffronto delle soluzioni cui conduce l’applicazione dell’una e dell’altra complessiva disciplina della prescrizione. La seconda puntualizzazione concerne la identità della regola del raddoppio: la quale non incide sulla pena edittale bensì sul termine di prescrizione che a quella é coordinato (e che, come visto, può essere corrispondente oppure no al massimo della pena prevista). Ed inoltre, poiché i commi che precedono il sesto neM’art. 157 cod. pen. attengono unicamente al termine ‘ordinario’, ovvero quello che non tiene conto di eventuali sospensioni o interruzioni del medesimo, la regola del raddoppio si applica su tale termine e non su quello massimo (che infatti risulta dalla regola posta dall’art. 161, co. 2 cod. pen.). Per esemplificare, ove il termine ordinario sia quello di sei anni e quindi quello massimo di sette anni e sei mesi, il raddoppio del termine concerne la misura di sei anni, non quella di sette anni e sei mesi. Ove si determini una causa interruttiva o di sospensione del termine, la previsione dell’alt. 161, co. 2 cod. pen., secondo la quale in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, condurrà a calcolare l’aumento sul termine raddoppiato, ovvero su dodici anni (e non sul termine di sette anni e sei mesi). Orbene, applicando la più recente disciplina della prescrizione risulta che il termine massimo di prescrizione é di quindici anni, esattamente come nel diverso contesto normativo previgente; per contro, il termine ‘ordinario’ di prescrizione secondo la disciplina previgente é di anni dieci; secondo quella attualmente vigente é di dodici anni. Il termine massimo di prescrizione é in ogni caso di quindici anni e non risulta ancora decorso.
4. Quanto all’affermazione di penale responsabilità la gravata sentenza, pur dando atto del comportamento negligente della vittima ha ritenuto che tale condotta non potesse essere da sola sufficiente a produrre l’evento, richiamando le plurime violazioni antinfortunistiche indicate nel capo di imputazione. A fronte di tale motivazione il ricorrente reitera le considerazioni in merito all’assoluta abnormità del comportamento del lavoratore. Osserva a riguardo la Corte: la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato – e si ritiene di dover ribadire- che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, Rv. 259321).
Questa Corte di legittimità ha anche ricordato (cfr. sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto), come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs 9.04.2008 n. 81, naturalmente non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, come si ricordava, che permanga la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo. Ricordava ancora la sentenza 41486/2015 -che il Collegio condivide pienamente- che in giurisprudenza, dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” (che si rifà spesso all’art. 2087 del codice civile), si è passati – a seguito dell’introduzione del D. Lgs 626/94 e, poi del T.U. 81/2008 – al concetto di “area di rischio” (cfr. sez. 4, n. 36257 del 1.7.2014, rv. 260294; sez. 4, n. 43168 del 17.6.2014, rv. 260947; sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Strettamente connessa all’area di rischio che l’imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR, si sono, perciò, andati ad individuare i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento “esorbitante”, diverso da quello “abnorme” del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta. 14 La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali -va qui ribadito- si dirigono anch’esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. “principio di autoresponsabilità del lavoratore). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e – come condivisibilmente rilevava la sentenza 41486/2015, “si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale”. Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Anche applicando tuttavia questi principi specificamente al caso di specie, non può tuttavia che ritenersi l’infondatezza del ricorso, considerata la già rilevata e comprovata inosservanza di norme cautelari da parte dell’odierno ricorrente su cui, peraltro, lo stesso non ha assolutamente preso posizione.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2016.
FONTE: Cassazione Penale