Arte negli edifici pubblici, aggiornate le linee guida

In vigore dal 18 luglio le nuove regole per l’arte negli edifici pubblici. Aggiornate le linee guida per l’applicazione della legge 717/1949.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2017 il decreto 15 maggio 2017 con l’aggiornamento delle linee guida per l’applicazione della legge n. 717 del 29 luglio 1949. Stiamo quindi parlando della norma per l’arte negli edifici pubblici, istituita nell’immediato dopoguerra per dare nuovo impulso al settore delle costruzioni.

La cosiddetta “legge del 2%” imponeva alle Amministrazioni di destinare una percentuale dell’importo dei lavori per la realizzazione di opere d’arte negli edifici pubblici di nuova costruzione.

Lo scopo era quello di abbellire gli spazi pubblici, incrementare il patrimonio dello Stato e incentivare il lavoro degli artisti.

Al fine di agevolare l’applicazione della legge, nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, hanno pubblicato le relative linee guida (decreto 23 marzo 2006).

Manifestata la necessità di aggiornare la norma in materia di opere d’arte negli edifici pubblici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha adottato, con decreto 15 maggio 2017, le nuove linee guida.

Le nuove linee guida

Le linee guide costituiscono un atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto alle Amministrazioni statali.

Ambito di applicazione

I soggetti tenuti all’applicazione della legge n. 717/1949 sono:

  • le amministrazioni statali
  • le regioni
  • le province
  • i comuni
  • tutti gli enti pubblici che provvedono alla esecuzione di nuove costruzioni o alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti

Sono escluse, pertanto, le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

La norma si applica anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica aggiunti anche in sopraelevazione) con una loro autonoma rilevanza progettuale. Inoltre, l’espressione nuove costruzioni comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Le novità

Tra le novità contenute nel provvedimento:

  • l’artista deve essere individuato prima dell’elaborazione del progetto definitivo
  • le modalità di interazione tra l’opera d’arte e lo spazio architettonico o urbano nel quale si dovrà inserire devono essere indicate sin dal primo livello di progettazione
  • l’accortezza di assicurare che l’inserimento dell’opera non trascuri i rapporti “formali e linguistici” con il manufatto architettonico e l’accostamento dei materiali

Inoltre:

  • dovranno essere predisposti anche grafici illustrativi
  • dalla stima dei costi dovrà emergere la fattibilità amministrativa
  • le scelte effettuate risulteranno anche dal computo metrico estimativo

L’artista, la cui opera verrà scelta per essere inserita nel contesto di nuova progettazione, oltre a fornire l’opera stessa, dovrà allegare una scheda tecnica del manufatto, con le specifiche inerenti il piano di manutenzione e conservazione, ai fini dell’ordinaria e straordinaria manutenzione.

Quota da destinare

La quota della spesa totale prevista nel progetto, inizialmente fissata al 2% (legge 717/1949) non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:

  • 2% per gli importi pari o superiori ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro
  • 1% per gli importi pari o superiori a 5 milioni di euro ed inferiore a 20 milioni
  • 0,5% per gli importi pari o superiori a 20 milioni di euro

Vigilanza

La norma impone al collaudatore dei lavori dei nuovi edifici pubblici l’obbligo di accertare l’applicazione della legge in difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile.

Il responsabile unico del procedimento dell’amministrazione pubblica, infine, dovrà adempiere a tutti i compiti attribuitigli (art. 31 del dlgs 50/2016) controllando in particolare che nel quadro economico siano comprese le spese per opere artistiche.

Le nuove norme sono in vigore dal 18 luglio 2017, abrogando le precedenti del 2006.

FONTE: BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it